Al raggiungimento dell’età pensionabile è possibile chiedere la riliquidazione della pensione di anzianità (ora pensione anticipata) neutralizzando gli ultimi cinque anni se ciò comporta un trattamento più favorevole per il pensionato. Lo riconferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30803/2024 con la quale i giudici hanno dato ragione alle doglianze di un pensionato che si era visto negare sia in primo che in secondo grado il diritto alla riliquidazione.

Riguarda la facoltà di chiedere la sterilizzazione degli ultimi anni di stipendio, ove non determinanti per acquisire il diritto a pensione, se incidano in misura negativa sulla rendita. La facoltà interessa gli assicurati che hanno parte o tutto l’assegno calcolato con il sistema retributivo dato che con questo meccanismo la misura della rendita è agganciata agli ultimi stipendi incassati prima del pensionamento. Se, quindi, prima del pensionamento lo stipendio si riduce rispetto al passato (es. per l’attivazione di un rapporto di lavoro meno remunerativo) la misura della pensione può paradossalmente ridursi nonostante cresca l’anzianità accreditata.

Diverse pronunce costituzionali hanno temperato questo effetto nel tempo riconoscendo che il lavoratore ha il diritto di chiedere la neutralizzazione degli ultimi cinque anni di stipendi incassati prima del pensionamento ove il periodo non sia utile ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione. Così, ad esempio, una ex dipendente che ha lavorato come badante per due anni dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi) può chiedere di escluderli perché determinerebbero un abbattimento della rendita già acquisita.

Il principio può operare, tuttavia, anche dopo la liquidazione della pensione anzianità. La Consulta, in particolare, ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento al raggiungimento dell’età di vecchiaia neutralizzando le contribuzioni acquisite nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), qualora essa porti un risultato più favorevole rispetto alla pensione liquidata considerando la contribuzione complessivamente maturata (cfr: Cost. nn. 428/1992, 264/1994, 388/1995).

La Corte ha bocciato l’interpretazione delle Corti di Merito. In primo luogo i giudici ribadiscono che «la pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia». Pertanto, come già sancito nella sentenza n. 11649/2018) «al compimento dell’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia diviene applicabile tutta la disciplina dettata per tale pensione, ivi compresa quella relativa ai requisiti contributivi, con la conseguenza che diviene astrattamente possibile richiedere la neutralizzazione di quella parte della contribuzione finale che si appalesi non più necessaria in relazione al requisito contributivo proprio della pensione di vecchiaia e la cui sterilizzazione appaia invece idonea a garantire all’assicurato un più elevato trattamento di pensione».

Per la Corte, peraltro, è irrilevante la circostanza che la Riforma Amato abbia effettivamente aumentato il periodo di ricerca delle retribuzioni settimanali pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1993 in poi non facendole coincidere più, come previsto sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1992, con gli ultimi cinque anni anteriori la decorrenza della pensione bensì sull’arco dell’intera vita lavorativa. La neutralizzazione, sostanzialmente, può trovare applicazione sia sulla prima quota di pensione, cioè sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1992, sia sulla seconda quota di pensione, cioè sulle anzianità acquisite dopo il 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 in presenza di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) fermo restando, però, che il periodo «neutralizzabile» coincide con gli ultimi cinque anni.

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