L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione INPS, per i lavoratori dipendenti ed autonomi, con una patologia superiore a 2/3 della capacità lavorativa, da non confondere, con l’assegno di assistenza per invalidità dal 74% al 100%.

Per coloro che percepiscono un assegno IO Inps (categoria della pensione invalidità ordinaria) molto basso, inferiore 563,74 euro nell’anno 2023, hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, se non superano determinati limiti di reddito.

L’assegno ordinario di invalidità Inps è disciplinato dalla legge 222/1984, si rinnova ogni tre anni e si distingue dalla classica pensione di invalidità civile di 313,19 euro.

L’assegno ordinario di invalidità Inps, è una prestazione economica Inps, per coloro che sono in possesso di tre anni di contribuzione effettiva, negli ultimi 5 anni ed una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3.

L’importo è calcolato, seguendo le regole della normale pensione, ossia il calcolo retributivo, misto e contributivo. Dopo aver determinato l’importo dell’assegno IO, anche con il programma CARPE dell’Inps, bisogna verificare se la pensione è di importo inferiore al trattamento minimo annuale.

La stessa, può essere aumentata, sino a raggiungere l’importo dell’assegno sociale e non può essere superiore al trattamento minimo vigente nell’anno in corso. (articolo 1 comma 3 legge 222/1984)

Per ottenere questa integrazione, il titolare di assegno IO e l’evetuale coniuge, non devono superare determinati redditi.

Per poter integrare l’assegno ordinario di invalidità nel 2023, bisogna avere un:

  • reddito personale, inferiore a 13.085,02 euro, nell’anno 2023,
  • un reddito coniugale inferiore a 19.627,53 euro, sempre per l’anno 2023.

Se il beneficiario dell’assegno è coniugato, può anche superare il limite di reddito personale e non quello coniugale. La legge non prevede un’integrazione parziale dell’assegno ordinario Inps.

Per l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno IO, si considerano tutti i redditi:

  • soggetti a ritenute irpef,
  • l’importo dell’assegno ordinario Inps, a partire dal 1995,
  • gli arretrati soggetti alla tassazione separata (arretrati, trattamento di fine rapporto, Tfs)

E’ esclusa nel conteggio, la casa di abitazione e la pertinenza.

L’integrazione al trattamento minimo è richiesta tramite una domanda online all’Inps denominata: Ricostituzione pensione per reddito – trattamento minimo.