Diventa possibile subentrare nei pagamenti dell’assegno unico anche da parte del genitore superstite non dichiarato al momento della domanda dal genitore deceduto. In tal modo il genitore superstite potrà riscuotere senza soluzione di continuità i pagamenti della prestazione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1796/2025 in cui spiega di aver rilasciato una nuova funzionalità a condizione che il subentro si realizzi entro un anno dalla data di decesso del genitore. Con Circolare n. 76/2023 l’Istituto aveva regolato il subentro d’ufficio nel caso in cui le generalità dell’altro genitore erano state già dichiarate nella domanda di assegno unico da parte del richiedente.Nel caso in cui l’altro genitore non sia stato dichiarato nella domanda il decesso comporta la decadenza della domanda (monogenitoriale) originaria con conseguente interruzione dei pagamenti. Per evitare ciò l’Inps spiega che il genitore superstite dovrà presentare una nuova domanda di assegno unico: il sistema rileverà che il codice fiscale del figlio è già presente nella domanda originariamente decaduta consentendo al nuovo genitore di subentrare nella domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
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