Meno alte le rateazioni di debiti per contributi Inps. Dal 23 ottobre, infatti, il tasso d’interesse fissato dalla banca centrale europea scende al 3,40% e, di conseguenza, cala (dal 9,65%) al 9,4% il tasso d’interesse dovuto sulle dilazioni. Inoltre, scende (dal 9,15%) al 8,9% anche la misura delle sanzioni civili nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi. Dal 1° settembre 2024, peraltro, se il contribuente effettua il pagamento spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza potrà ridurre la sanzione al 3,40%. Lo comunica l’Inps nella Circolare n. 92/2024.

Il ribasso, a decorrere dal 23 ottobre, come accennato, fa seguito alla decisione della BCE del 17 ottobre 2024 di abbassare di 25 punti base dal 3,65% al 3,4% il «tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema» (l’ex tasso ufficiale di sconto e l’ex tasso ufficiale di riferimento, Tur). Il pagamento in forma rateale di debiti per contributi e premi assicurativi comporta il pagamento di un interesse calcolato in misura del tasso minimo UE, vigente alla data di presentazione della domanda di dilazione, maggiorato di 6 punti percentuali. Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate a partire da oggi verranno determinati applicando il tasso d’interesse pari al 9,40%. Non varia, invece, per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Novità anche per quanto riguarda le evasioni contributive. Se da un lato resta ferma la sanzione del 30% annua fino al 60% dell’importo di contributi o premi non pagati l’articolo 30, co. 1, lett. b) del dl n. 19/2024 innova sul piano delle «regolarizzazioni spontanee», cioè quando la denuncia della situazione debitoria viene fatta spontaneamente dal debitore prima di contestazioni o richieste da parte di enti e, comunque, entro 12 mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi omessi.

  • Se il versamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovuta è pari all’8,9% in ragione d’anno (3,40% + maggiorazione di 5,5 punti);
  • Se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia la misura delle sanzioni civili dovuta è pari al 10,90% in ragione d’anno (3,40% + maggiorazione di 7,5 punti)

L’Inps ricorda, inoltre, che, sempre con decorrenza dal 1° settembre 2024 è soppressa la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall’ente impositore.

La sanzione soppressa corrispondeva (fino al 31 agosto 2024) a un importo, in ragione di anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% con un limite massimo pari al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In luogo della sanzione, a partire dal 1° settembre, sono dovuti soltanto gli interessi legali.

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