Vi libera al il contributo riconosciuto agli Enti del Terzo Settore che hanno assunto a tempo indeterminato disabili di età inferiore a 35 anni tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2024 per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto. Ai datori spetterà l’una tantum di 12 mila euro più mille euro per ciascun mese di assunzione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2906/2024 in cui spiega che la domanda va presentata, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 tramite l’apposito servizio telematico messo a disposizione dall’ente di previdenza.

Il decreto interministeriale 27 giugno 2024 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024), in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 28, co. 1, del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. decreto Calderone) riconosce un contributo per sostenere l’assunzione stabile di giovani disabili presso le organizzazioni di volontariato. Per la misura il legislatore ha istituito un apposito Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 7 milioni di euro.

Il contributo, spiega l’Inps, spetta agli:

  • enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

L’agevolazione riguarda le assunzioni ai sensi della legge n. 68/1999 di persone disabili di età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 ed il 31 settembre 2024 per lo svolgimento di attività conforme allo statuto dell’ente/organizzazione. Il contributo spetta anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine se la trasformazione avviene nel predetto lasso temporale.

Ai datori di lavoro spetta un contributo una tantum di 12 mila euro più mille euro per ogni mese dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

I contributi, spiega l’Inps, saranno erogati nel limite delle risorse disponibili e, comunque, previa stipula di una apposita Convenzione con l’Inps finalizzata al controllo e alla gestione del Fondo. In merito l’Inps si riserva di fornire ulteriori istruzioni per l’istruttoria, le modalità di ammissione e la definizione delle domande pervenute.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito istituzionale dell’Inps autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica). Le domande si presentano, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.

Occorre selezionare il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale tramite il motore di ricerca e successivamente selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.

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