La presentazione ufficiale del disegno di legge di bilancio per il 2024, nonostante le varie promesse del Governo, vede diverse novità previdenziali negative.

Di seguito le principali novità in attesa di ulteriori approfondimenti.

La misura centrale è la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia chi aderirà nel 2024 avrà l’assegno decurtato due volte:

  • L’intera pensione sarà calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto cioè vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995). Salta in extremis la norma che avrebbe imposto anche il cd. «doppio calcolo»;
  • La misura dell’assegno, come sopra calcolato, non potrà risultare superiore a 2.272€ euro lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell’età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).

Cambiano, inoltre, le finestre mobili, cioè il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Dagli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l’attesa sale a sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici.

Per il resto l’impianto della misura è lo stesso dell’attuale Quota 103. Confermato, in particolare, l’incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).

Opzione Donna viene confermata con le restrizioni attuali (cioè solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano stati raggiunti 61 anni  (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

L’Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 ma sale il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi. Salta, inoltre, l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge n. 234/2021 nel biennio 2022-2023 e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Viene, inoltre, aggiunta la regola, oggi assente, dell’incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui. L’assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.

La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:

  • L’assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l’età di vecchiaia). Oggi non c’è limite;
  • Avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi assente);
  • Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).

Alcune modifiche sul fronte indicizzazione. Confermata la rivalutazione piena (100% dell’indice ISTAT) sino a 4 volte il trattamento minimo; quelli tra 4 e 5 volte si vedranno riconoscere l’85% del tasso di inflazione (a differenza del 90% circolato nelle prime bozze); ci sarà invece una riduzione degli assegni più elevati, oltre 10 volte il trattamento minimo, che attualmente si vedono riconoscere il 32% dell’indice ISTAT: nel 2024 la percentuale scende al 22%.

Forse è l’unica novità positiva. Si ripristina (dopo la sperimentazione del triennio 2019-2021) per il biennio 2024-2025 la facoltà di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo e l’altro entro un massimo di cinque anni. La facoltà, è bene ricordarlo, riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995. Tra le altre novità la proroga nel 2024 dell’ISCRO, l’indennità di discontinuità reddituale ed operativa, per le partite iva.