L’Inps, con il messaggio n. 3782 del 19.102022, – https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13967–   fornisce indicazioni sulle modalità di invio dei dati sui beneficiari dei contributi per l’annualità 2022 per i contributi economici per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni e che non sono cumulabili con la quota B del Reddito di Cittadinanza.

La trasmissione dei dati va effettuata all’INPS, ente liquidatore del Reddito di Cittadinanza, a cui spetta operare le dovute compensazioni.

Il RdC è il risultato della somma di una componente a integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo (eventuale) per l’affitto o per il mutuo (quota B).

La Quota B, nell’ipotesi di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui (280 euro mensili).

In base a quanto previsto dal decreto 19 luglio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (articolo 1, comma 6) per l’annualità 2021, i contributi per l’affitto erogati dai Comuni con le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge 9 dicembre 1998, n. 431) non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del RdC.

Per consentire di operare la compensazione sulla citata prestazione, i Comuni che hanno erogato i contributi sono tenuti a comunicare all’INPS la lista dei beneficiari.

A tal fine, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali – SIUSS (art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147) è stato implementato con la nuova categoria di prestazione sociale “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”, per consentire ai Comuni l’invio dei dati e all’INPS di effettuare le compensazioni in modalità automatizzata (messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022).

Il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha emanato il decreto 13 luglio 2022 con il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’annualità 2022. L’articolo 1, comma 6, del decreto affida all’INPS il compito di indicare le modalità di invio dei dati sui beneficiari dei contributi affitto da parte dei Comuni per il 2022.

Per le annualità 2021 e 2022, i Comuni sono tenuti a trasmettere i dati sui contributi affitto a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) e sui relativi beneficiari sul SIUSS, nella categoria A1.05.01.

L’INPS evidenzia che i dati sui contributi affitto che confluiscono nella categoria A1.05.01. vanno tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “periodica” e non occasionale anche se erogati in unica soluzione.

I Comuni sono tenuti ad indicare:

  • la data inizio dell’erogazione ossia l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
  • – la data fine dell’erogazione ossia la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
  • – il numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
  • – l’importo mensile erogato (l’importo erogato in unica soluzione va suddiviso per i mesi di competenza);
  • – la data di effettiva erogazione del contributo (cassa).

Per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, cumulabili o no con il RdC, i dati vanno invece trasmessi nella categoria A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze.

I dati trasmessi secondo modalità diverse sono inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.

I Comuni che hanno trasmesso i dati dei contributi affitto via PEC allegando le liste di beneficiari ovvero, sul SIUSS, nella categoria A1.05.01, come prestazioni occasionali, ovvero quelli relativi alle annualità antecedenti al 2021 e al 2022 devono annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.

Le modalità prima illustrate devono essere osservate anche per i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole e per i quali sussiste l’onere di recupero sull’eventuale quota B destinata alla locazione del Rdc (decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021).

L’INPS evidenzia che a chiarirlo è un apposito parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.