L’Inps con la Circolare numero 36 del 7 Marzo 2022, riconosce anche ai partner degli uniti civilmente: i tre giorni di permesso della legge 104 ed il congedo straordinario in caso di assistenza ai disabili in situazione di gravità.

La legge numero 76/2016 e la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016, ha normato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, equiparando i diritti dei coniugi alle persone unite civilmente.

Inoltre tale sentenza della Corte costituzione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, in quanto non include il convivente ad usufruire dei permessi previsti dalla legge 104.

La legge 104 del 5 Febbraio 1992, è la legge che garantisce l’assistenza, l’integrazione e pari diritti, a tutte le persone portatori di handicap ed ai loro familiari in situazione di gravità.

Questa normativa riconosce, un’astensione dal lavoro per tre giorni mensili, solo per i lavoratori dipendenti che assistono:
  • i familiari con una disabile grave: ossia il coniuge, parte dell’unione civile, un convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, parenti ed affini disabili entro il secondo grado.

I tre giorni di permesso della legge 104, vengono concessi ai parenti o affini di terzo grado, quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto della persona disabile grave, abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Nella Circolare Inps l’Istituto specifica che i dipendenti del settore privato, uniti civilmente, possono godere dei permessi per assistere un parente dell’unito e gli stessi parenti dell’unito civilmente potranno prestare assistenza all’altra pare dell’unione.

Al contrario, i conviventi di fatto potranno usufruire dei permessi solo se si presta assistenza all’altro convivente.

I permessi mensili sono retribuiti sulla busta paga dei soli lavoratori dipendenti e vengono usufruiti, dopo un’autorizzazione da parte dell’Inps.

Posso usufruire del congedo straordinario per due anni i seguenti soggetti che assistono parenti affetti da una disabilità grave, in ordine di priorità:

  • il coniuge convivente,
  • l’unito civilmente convivente,
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile, nel caso in cui il coniuge convivente oppure la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente oppure la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il coniuge convivente oppure la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi, i parenti o affini entro il terzo grado conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Per usufruire dei permessi della legge 104, bisogna essere in possesso di un verbale 104 che attesti la gravità del disabile.

Dopo aver inviato la domanda e svolto gli accertamenti sanitari Inps presso la commissione, entro 30 giorni, il richiedente riceverà al proprio domicilio o sulla cassetta postale online, due verbali. Uno di questo, è quello della legge 104 del 1992. Il verbale della 104 riporterà una delle seguenti diciture:

  • portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge del 5 febbraio 1992, n.104; (è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione)
  • portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge del 5 febbraio 1992, n.104; (la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative)
  • portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge del 5 febbraio 1992, n.104; (qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici).
La legge concede i 3 giorni di permessi retributivi mensili, ai lavoratori disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992. Dopo aver ricevuto il verbale Inps o per chi già è in possesso, bisogna presentare la domanda di autorizzazione all’Inps, tramite il servizio online: Domande per Prestazioni a sostegno del reddito.
Per le domande di Congedo straordinario, basta cliccare su Disabilità e congedi straordinari.

Questa procedura online è per le nuove richieste. Mentre per coloro che hanno già un’autorizzazione per i permessi 104, i giorni retribuiti di astensione sono autorizzati sino alla data indicata sulla lettera Inps o nella maggior parte dei casi sino alla data di revisione medica del disabile. Il datore di lavoro dovrà accettare le autorizzazioni in corso.

Per i dipendenti pubblici non bisogna presentare domanda all’Inps, ma esclusivamente all’Amministrazione pubblica.