Chi è già andato in pensione non può chiedere il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo per raggiungere una pensione di importo superiore a quella liquidata. Tutto questo si determina in quanto ai fini dell’esercizio dell’opzione al sistema contributivo (art. 1, co. 23 della legge n. 335/1995) la legge fa espresso richiamo ai “lavoratori iscritti” e non menziona i soggetti già pensionati.

Si tratta di un principio da tenere a mente anche in considerazione dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo con la sentenza n. 21057/2017 lo ha ribadito, in applicazione del criterio di interpretazione letterale, secondo cui non possono essere considerati i periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Riguarda i pensionati che intendono esercitare l’opzione al sistema contributivo per ricalcolare l’assegno (se più favorevole) facendo valere anche eventuale ulteriore contribuzione prima o dopo il pensionamento.

La Corte Territoriale, ha dichiarato che il lavoratore anche dopo il pensionamento, avesse il diritto di reclamare il ricalcolo, in quanto ha continuato a lavorare e versare i contributi nella Gestione Separata. Quindi, doveva essere considerato lavoratore ai fini dell’applicabilità dell’articolo 1 comma 23 della legge 335/1995, considerando di carattere non ostativo il ricalcolo della pensione anche se fosse già pensionato al momento dell’esercizio dell’opzione con il ricalcolo interamente con il sistema contributivo.

Come noto l’opzione al sistema contributivo può essere esercitata a condizione che il lavoratore abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, e che abbia 15 anni di contributi di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2012 il lavoratore che opta per il sistema contributivo accede alla pensione con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi di coloro che hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Nella predetta decisione la Cassazione ha rammentato che ai sensi dell’articolo 1, ai commi 12 e 13 della legge n. 335/1995 i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 hanno un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata nel modo seguente:

  • una quota di pensione corrispondente ai contributi versati o accreditati anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo in base alla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
  • una quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni. In questo caso, la pensione è liquidata interamente in base al sistema retributivo, secondo la normativa vigente.

Tuttavia l’anzianità utile ai fini dell’opzione è solo quella che non ha dato origine alla liquidazione della pensione. Infatti «le anzianità contributive considerate (sia ai fini dell’applicazione del sistema misto di cui al comma 12, sia ai fini del mantenimento del sistema retributivo di cui al comma 13) sono quelle che non hanno ancora dato origine al trattamento pensionistico, riferendosi espressamente dette disposizioni ai “lavoratori iscritti” e non già ai pensionati. Ne discende che, proprio in applicazione del criterio di interpretazione letterale, non possono venire in rilievo quei periodi di anzianità contributiva in relazione ai quali sia stato già liquidato il relativo trattamento pensionistico» ha spiegato la Corte. Che peraltro è in linea con i precedenti orientamenti in materia (Cassazione 21244/2014 e 3486/2014).

In sostanza sia per la valutazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31.12.1995, sia per la determinazione dei 15 anni di cui 5 dopo il 1996 non si prendono in considerazione i contributi che hanno già dato luogo alla pensione di cui il soggetto richiedente è titolare. 

Ciò significa che:

  • per i soggetti già pensionati privi di altra contribuzione da valorizzare ai fini pensionistici il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo è impossibile;
  • se sussiste contribuzione non valorizzata in altre gestioni previdenziali (era il caso esaminato dalla Corte) l’opzione è possibile solo se tale contribuzione integra (da sola) i requisiti normativi sopra descritti per l’opzione stessa (circostanza piuttosto remota). In tal caso, però, il pensionato avrà diritto ad una pensione solo al raggiungimento dei requisiti previsti nella rispettiva gestione (ad esempio pensione supplementare all’età anagrafica di vecchiaia, 67 anni) e non ad una integrazione della pensione in godimento.