Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 si forniscono chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio.

Di conseguenza, l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.