L’Inps, con messaggio Hermes “criptato” n. 3100 del 15/09/2021, ha fornito indicazioni alle proprie Strutture Territoriali in merito alla procedura automatizzata che gestisce ad oggi le domande di Assegno temporaneo Unico rappresentando che se il soggetto richiedente la prestazione risulta presente nel Data base delle domande di Anf la richiesta di Assegno Unico verrà automaticamente respinta.

Infatti, precisa l’INPS che chi ha ad oggi e fino al 31 dicembre 2021 l’Assegno Temporaneo deve essere considerata una prestazione “residuale” che potrà essere riconosciuta, per i figli a carico minori di 18 anni, nei casi in cui non sussiste il diritto all’ANF.

Tale messaggio precisa, inoltre, qualora la ricerca nel DB unico ANF abbia rilevato la presenza di una domanda, l’INPS ha escluso il pagamento della prestazione AT. A tal proposito, però, si è ritenuto necessario integrare il controllo di cui sopra con un’ulteriore verifica sulla categoria di lavoro dei soggetti richiedenti l’Assegno Temporaneo (e dell’altro genitore), volto ad aumentare l’efficacia della verifica, escludendo dai beneficiari dell’AT i potenziali beneficiari dell’ANF, a prescindere dalla presenza di una domanda della prestazione.

La procedura attuale verrà implementata affinché l’operatore di sede possa successivamente intervenire per porre in stato di accolta la domanda di AT, agendo mediante la funzione di “riesame” che sarà a breve disponibile nella procedura gestionale in uso alle sedi.

Selezionando il tab “istruttoria” verranno visualizzati tutti i controlli effettuati in automatico dalla procedura informatica. L’operatore potrà singolarmente modificarne l’esito, allegando eventuali documenti a comprova della valutazione eseguita. Per ogni controllo di cui viene modificato l’esito, l’operatore dovrà altresì inserire nell’apposito campo “note” la motivazione sintetica. Al termine delle operazioni, il “riesame” della pratica potrà essere attivato mediante il tasto in basso nella schermata che, nell’avviare la nuova istruttoria automatizzata, terrà conto dell’esito delle verifiche dell’operatore. Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio il rilascio della funzione operativa di riesame della pratica.

In linea generale, la valutazione dei singoli casi, all’atto di eventuale riesame della pratica da parte della sede, dovrà avvenire sulla base delle attuali indicazioni fornite dall’Istituto in materia di ANF.

A titolo meramente esemplificativo, potrà essere valutata positivamente e dar luogo ad accoglimento della domanda di AT la situazione di una lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione; tale lavoratrice infatti non potendo accedere all’ANF (domanda di ANF “respinta”), resterebbe priva di tutela per i figli minori.

Analogamente, potranno essere oggetto di accoglimento le domande di AT dei soggetti che si sono visti respingere l’ANF per mancanza dei requisiti reddituali quali:

  • reddito del nucleo familiare derivante per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente e/o assimilato:
  • rispetto dei livelli reddituali che danno diritto all’ANF (circolare Inps n. 92/2021)

Questo può accadere in quanto il reddito di riferimento per l’ANF è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef e dei redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, solo se superiori a 1032,91 Euro, conseguiti dai componenti del nucleo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’ANF fino al 30 giugno dell’anno successivo (es. per le domande che vanno dal 1.07.2021 al 31.12.2021 si deve considerare il reddito dell’anno 2020 per tutti i componenti il nucleo familiare).

Per le domande di AT presentate:

  • dai professionisti, collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • dai lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • dai lavoratori agricoli,

la verifica svolta in automatico dalla procedura AT, avviene analogamente ai casi di lavoratori dipendenti, mediante consultazione degli archivi dell’Istituto da cui emerge la presenza di contribuzione accreditata.

Anche in questi casi, trattandosi di una platea di soggetti che potenzialmente può accedere all’ANF, la domanda di AT sarà respinta dalla procedura e eventualmente l’operatore di sede potrà attivarsi, d’ufficio o su richiesta dell’utente, mediante la funzione di “riesame” della pratica in seguito alla reiezione della domanda di ANF, non appena questa funzione sarà attivata, come già detto, nella procedura gestionale

Ulteriori funzionalità

Si fa presente che è disponibile, nella procedura delle domande internet in uso al cittadino e ai patronati, la funzionalità per la modifica delle modalità di pagamento. Il cambio delle modalità di pagamento prescelte, inserite in fase di compilazione della domanda per la prestazione AT, può essere richiesto dall’utente, direttamente con le proprie credenziali di autenticazione o per il tramite del patronato, accedendo al portale internet nella sezione “Consulta e gestisci le tue domande”, dove potrà selezionare l’apposita funzione resa disponibile.

Funzionalità Gestione indebiti di prossimo rilascio

Azioni di recupero degli indebiti su AT

Laddove la sede verifichi il caso di un pagamento indebito di Assegno Temporaneo, già avvenuto per un nucleo che, invece, avrebbe potuto beneficiare di ANF avendone potenzialmente il diritto (in presenza della domanda di ANF o anche in assenza di domanda), dovrà porre in essere le azioni volte al recupero dell’AT. Al riguardo, si fa presente che la gestione degli indebiti nella procedura RI è in corso di implementazione e che le relative istruzioni saranno fornite con apposito messaggio.