In Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro che attua un passaggio del dl n. 101/2019. Possibile il rilascio dell’Isee Corrente anche per variazioni della situazione patrimoniale del nucleo familiare.

A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere presentato anche qualora l’Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

Lo prevede il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 luglio 2021 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale che attua un passaggio previsto dal dl n. 101/2019. L’ISEE corrente, così calcolato, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest’ultimo caso l’ISEE è aggiornato entro i successivi due mesi.

Isee Corrente

Di norma l’ISEE fa riferimento al reddito e patrimonio fotografato nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, l’interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario) oppure di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare (superiore al 25 per cento), viene concessa la facoltà di aggiornare l’ISEE ordinario in modo da riflettere tempestivamente reale situazione economica del nucleo familiare.

Viene pertanto data la possibilità di calcolare un Isee corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi – da rapportare all’intero anno – in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero in caso di componente del nucleo per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). L’Isee corrente ha validità sei mesi dal momento della presentazione, a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’Isee Corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Estensione dell’Isee Corrente

Il decreto appena pubblicato aggiunge la possibilità di aggiornare l’Isee anche per variazioni patrimoniali del nucleo familiare. In particolare l’ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validita’, puo’ essere presentato anche in caso l’Indicatore della situazione patrimoniale (cioè la somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie) calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per piu’ del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.

L’ISEE corrente, così calcolato, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti. In quest’ultimo caso l’ISEE è aggiornato entro i successivi due mesi.

Modulistica

Entro i prossimi 30 giorni sarà definito, su proposta dell’INPS, il modulo integrativo della DSU contenente le informazioni necessarie al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale riferito all’anno precedente, con riferimento a ciascuno dei componenti del nucleo familiare.

Omissioni o difformità

Nel caso in cui l’INPS o l’Agenzia delle Entrate rilevino delle omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione può presentare un nuovo modulo DSU di richiesta dell’ISEE corrente, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.