L’Inps, con il messaggio n. 2564 del 9.7.2021, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande per le indennità una tantum di 2.400 euro, come da D.L. n. 41 del 22.3.2021 articolo 10, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Le categorie interessate erano le seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
    stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli
    stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Sono stati tenuti alla presentazione dell’istanza, in particolare, gli individui che non avevano beneficiato dei due precedenti indennizzi covid stabiliti dal decreto ristori  (a questi ultimi, infatti, il beneficio è stato erogato automaticamente dall’INPS).

L’Inps informa di aver messo a disposizione degli utenti le motivazioni del rigetto delle istanze, consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Avverso il rigetto è possibile presentare istanza di riesame entro 20 giorni decorrenti dal 9 luglio 2021 (data della pubblicazione del messaggio) per le istanze respinte entro tale data oppure dalla comunicazione di reiezione, se successiva al 9 luglio 2021; il riesame, tuttavia, è possibile solo per le reiezioni non contrassegnate come “forti” (nel quale caso si potrà presentare esclusivamente ricorso giudiziario).

Con la richiesta gli interessati dovranno produrre specifica documentazione contenuta nell’allegato sottostante a seconda delle motivazioni della reiezione per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell’Ente Previdenziale.

Il cittadino con la domanda di riesame può anche presentare la domanda in un’altra categoria di appartenenza.

L’Iinps ribadisce che l’indennità di 2.400 euro è compatibile con la percezione del reddito di emergenza erogato nel 2020. L’incompatibilità, infatti, sussiste esclusivamente con il REM 2021.