Lo prevede un passaggio del dl n. 73/2021. Stop alla diminuzione del 3% al mese sino a fine anno.Fuori dal beneficio i percettori della Dis-Coll.Stop alla decurtazione della naspi sino a fine anno. Lo prevede l’articolo 38 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) ora in corso di esame presso la Camera dei Deputati. La norma sospende dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del dl sostegni bis, fino alla fine del 2021 quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 cioè la riduzione della Naspi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dunque a partire dal 91° dall’inizio della sua percezione). La sospensione, in sostanza, determina la cristallizzazione dell’importo in pagamento al 26 maggio 2021, e nella disapplicazione dei decrementi fino a fine anno per tutte le indennità decorrenti dall’1 giugno al 30 settembre. Come noto il meccanismo di diminuzione della NASpI porta l’assegno di disoccupazione spettante ai lavoratori subordinati a vedere un costante ridimensionamento dell’importo percepito dal limite massimo mensile di 1.335 euro (al lordo del prelievo fiscale) fino a un massimo, al 24mo mese, pari a circa 700 euro mensili. Questo decremento non riguarda invece la contribuzione figurativa, accreditata sia ai fini del diritto sia dell’importo della futura pensione, che ha un valore costante, calcolato sulla media mensile delle retribuzioni imponibili degli ultimi 48 mesi prima della cessazione con un massimale equivalente a 1,4 volte il limite del valore economico mensile della NASpI. Dal 1° gennaio 2022 la riduzione in oggetto torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Sul punto, la Relazione illustrativa al decreto legge precisa che le riduzioni maturate e non applicate nel predetto periodo di sospensione vengono applicate tutte insieme contestualmente con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 l’importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.