L’Inps, con propria circolare n. 69 del 24.4.2021, illustra le modalità di liquidazione della DS agricola riferita al 2020 in applicazione delle disposizione di cui all’art.22 D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.27/2020. Nel disciplinare il trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riferiti all’emergenza da COVID-19, la norma dispone che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di CIG in deroga fruiti, sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Nell’ambito delle misure di sostegno al reddito adottate per far fronte all’emergenza da COVID-19, la norma in questione prevede al c.1 che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il medesimo art.22 prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga, – per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, – è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di DS agricola.
Inoltre l’Istituto precisa che, ai fini della determinazione delle giornate non indennizzabili per la liquidazione delle prestazioni di DS anno 2020 con riferimento ai periodi di soggiorno in Paesi extracomunitari non convenzionati, si terrà conto di un periodo di franchigia ampliato.
Come noto la platea dei beneficiari, è rappresentata dagli operai a tempo determinato (OTD) iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione e gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce. Ne consegue che, ai fini dell’accesso alla prestazione di DS per l’anno 2020, e ai fini del calcolo dell’indennità con le modalità di cui all’art.22 D.L.18/2020 è richiesto che gli OTD risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020.
Con riferimento agli OTI assunti o licenziati nel 2020 – i quali rientrano nel campo di applicazione del disposto in argomento nei termini di cui al successivo Par.1.2, nonostante siano potenzialmente destinatari di un ammortizzatore ordinario quale la (CISOA) – ai fini di cui sopra è richiesto che nel 2020 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
In relazione alle indicazioni in premessa relative alla concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, potrebbe verificarsi che lo stesso lavoratore, titolare di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, acceda alla cassa integrazione in deroga sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso.
In tali ipotesi, al lavoratore che in virtù della prevalenza del lavoro agricolo accede alla DS per il 2020, ai fini del calcolo dell’indennità saranno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
Operai agricoli a tempo determinato.
Relativamente agli OTD, con almeno 1 giorno di iscrizione negli elenchi riferiti al 2020 che nello stesso anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga per covid19 si chiarisce che, per l’applicazione del disposto di cui all’art.22, D.L.18/2020, ai fini del calcolo delle prestazioni di DS anno 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli stessi OTD saranno utili ai predetti fini limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
Operai agricoli a tempo indeterminato.
Con riferimento agli OTI, con Circ. 47 del 28/3/2020 è stato precisato, al par. E, che, rientrando l’emergenza epidemiologica a pieno titolo tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” – che ai sensi dell’art. 8 della L.457/1972, giustificano il ricorso alla CISOA – gli stessi accedono al predetto trattamento con la causale “COVID-19 CISOA” appositamente istituita. Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso per altre causali al numero massimo annuale di giornate fruibili, agli OTI è consentito l’accesso alla tutela della cassa integrazione in deroga di cui all’art.22 del citato D.L., al pari degli OTD, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma.
Successivamente, l’art.68 del D.L.34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.77/2020, ha inserito, all’art.19 del D.L.18/2020, il comma 3-bis il quale prevede che il trattamento di CISOA, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L.457/72, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23/2/2020 al 31/10/2020 e comunque con termine del periodo entro il 31/12/2020.
Il D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.126/2020 ha poi previsto la concessione di ulteriori trattamenti di CISOA da fruire entro il 31/12/2020.
Il successivo D.L.137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.176/2020 nel prevedere ulteriori sei settimane di trattamenti di integrazione salariale nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/1/2021 per i datori di lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, non ha ricompreso nell’ambito di previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CISOA.
Con circolare n. 139 del 7/12/2020 è stato precisato che i predetti datori di lavoro, che sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 47 del 28/3/2020.
Premesso quanto sopra, acquisito il conforme parere ministeriale, al fine di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di DS per il 2020 di cui all’art.22 del D.L.18/2020, e successive modificazioni, si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno fruito sia della CISOA con le causali istituite in relazione all’emergenza epidemiologica che della cassa integrazione in deroga secondo le indicazioni di cui alla richiamata circolare n. 47 del 2020. Al riguardo, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.
Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
L’art.2 della L.240/1984, prevede, al c.1, che le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell’allevamento di animali, sono inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell’agricoltura.
Il successivo art.3 stabilisce che nei confronti delle predette imprese, a parziale deroga di quanto previsto dall’art.2, e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, ad eccezione della prestazione di disoccupazione rispetto alla quale resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.
La deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle richiamate cooperative e loro consorzi, non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.
Con particolare riferimento all’anno 2020, atteso che non sono stati previsti trattamenti di integrazione salariale straordinaria connessi all’emergenza epidemiologica, i lavoratori agricoli in argomento hanno avuto accesso alla CIGO con causale “COVID 19” e ai trattamenti di CIGO, sempre con la predetta causale, per sospensione di CIGS.
Ciò premesso, acquisito il conforme parere ministeriale, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 di cui all’art.22 del D.L. 18/2020, e successive modificazioni, trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla richiamata legge n. 240 del 1984, che nell’anno 2020 hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19.
In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di OTI dipendenti dalle cooperative in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.
Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola.
L’equiparazione a lavoro dei periodi di trattamento di cassa integrazione in deroga è dall’art.22 del D.L. 18 del 2020, per i lavoratori del settore agricolo, “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.
L’applicazione del disposto normativo in argomento ai soli fini del calcolo delle indennità di DS, suggerita dalla formulazione letterale della norma, influirebbe esclusivamente sulle prestazioni di DS spettanti ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti previsti, con particolare riferimento al requisito contributivo pari a 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.
Resterebbero esclusi dal disposto di cui al richiamato art.22 i lavoratori agricoli che, in conseguenza dell’emergenza, hanno svolto nel 2020 poche giornate di lavoro effettivo le quali, sommate ai periodi di lavoro del 2019, non raggiungono le 102 giornate richieste quale requisito contributivo per l’accesso alla predetta prestazione.
Al riguardo, con l’obiettivo di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori del settore interessato, acquisito il conforme parere ministeriale, il disposto previsto dal citato art.22, trova applicazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
Pertanto, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2020 dagli OTD saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità di DS di competenza dell’anno 2020.
Con riferimento agli OTI, allo stesso fine saranno equiparate a lavoro le giornate di cassa integrazione in deroga riferite al 2020, di cui alla circolare n. 47 del 2020, e i periodi di CISOA fruiti nel medesimo anno in conseguenza dell’emergenza in argomento, nonché i periodi di CIGO con riferimento agli OTI di cui ai precedenti paragrafi.
Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2020.
L’indennità di DS, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad es. malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad es. per espatrio definitivo).
Ai fini del calcolo delle prestazioni di DS riferite all’anno 2020, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel medesimo anno dagli OTI e dagli OTD in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite, e i periodi di CIGO fruiti dagli OTI di cui ai paragrafi precedenti.
Atteso che l’indennità in parola può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate.
Superato il predetto limite, il disposto di cui all’art.22 del D.L.18 del 2020 non produce effetti. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad es. malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di DS non può superare il limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile).
Retribuzione di riferimento.
In relazione alla misura della prestazione, per gli OTD e figure equiparate l’importo erogato a titolo di DS è pari al 40% della retribuzione di cui all’art. 1 del DL338/89 convertito, con modificazioni, dalla L. 389/89. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.
Agli OTI l’indennità spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso.
Pertanto, l’importo dell’indennità di DS spettante per il 2020 sarà pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Ampliamento del periodo di franchigia per i soggiorni in Paesi extracomunitari non convenzionati.
Con riferimento agli eventi che hanno caratterizzato il 2020, i divieti imposti dall’emergenza hanno spesso determinato l’impossibilità da parte dei lavoratori agricoli, provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati, di far rientro nel territorio italiano nei limiti del periodo di franchigia indennizzabile di 90 giorni, come previsto dal messaggio n. 13212 del 14/5/2010. Superato il predetto limite, infatti, i periodi di permanenza all’estero sono considerati non indennizzabili.
Al riguardo, acquisito il conforme parere ministeriale, nell’ottica di evitare ulteriori penalizzazioni a tale categoria di lavoratori già duramente colpita dalla crisi pandemica, con esclusivo riferimento alle domande definite nell’anno 2021 per gli eventi di disoccupazione di competenza dell’anno 2020, il periodo indennizzabile sarà pari a 180 giorni. Pertanto, ai fini della liquidazione delle prestazioni di DS del 2020, saranno indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni.