L’articolo 1, co. 363 della legge n. 178/2020 ha rinnovato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti innalzandolo a dieci giorni rispetto ai sette previsti nel 2020 (da fruirsi anche in modo non continuativo) con riferimento alle nascite o affidamenti/adozioni avvenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. La fruizione del congedo deve avvenire entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia. Anche nel 2021, inoltre, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. In totale, pertanto, i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio nel 2021 sono dieci elevabili ad undici previo accordo con la madre.Per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennita’ giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici. Quanto alle modalità applicative l’Inps ricorda che l’indennità è di regola pagata dal datore di lavoro il quale poi potrà ottenere i conguagli in sede di pagamento dei contributi previdenziali. il padre deve comunicare informa scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.Il datore di lavoro comunicherà poi all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.