Si ampliano i casi in cui è possibile riconoscere la Naspi anche in presenza di un accordo di incentivazione all’esodo. Sino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (attualmente 31 gennaio 2021 ma la misura sarà prorogata sino al 31 marzo 2021) la prestazione di disoccupazione potrà essere concessa anche in presenza di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’erogazione di un incentivo all’esodo. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4464/2020  in cui riepiloga i casi in sui spetta la naspi al di fuori delle ipotesi di disoccupazione involontaria.

In sede di presentazione della domanda di Naspi, il lavoratore o l’operatore di patronato dovrà fare attenzione ad allegare l’accordo collettivo aziendale in questione, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.