L’accettazione di un’offerta di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi da cui sia stato conseguito un reddito inferiore alla soglia di imponibilità fiscale (circa 8.145 euro annui) non determina la perdita nè la sospensione dello stato di disoccupazione. Pertanto la predetta situazione non può comportare la revoca da parte dell’Inps della disoccupazione indennizzata eventualmente percepita dall’interessato. La  stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27506/2019.