Al via la presentazione delle domande di richiesta di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumano percettori del supporto per la formazione e lavoro (Sfl) o dell’Assegno d’inclusione (Adi). Lo fa sapere l’Inps nel messaggio n. 3888/2024 in cui spiega che è stato anche rilasciato l’applicativo per il pagamento diretto del contributo per le attività di mediazione svolte dall’agenzia per il lavoro e/o dagli enti di patronato, enti bilaterali, associazioni senza fine di lucro.

Come noto il dl n. 48/2023 ha abrogato dal 1° gennaio 2024 il vecchio reddito di cittadinanza introducendo al suo posto il Supporto per la Formazione ed il lavoro (Sfl) e l’Assegno di Inclusione (Adi). La Riforma ha confermato, seppur con una rimodulazione rispetto al passato, un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono percettori delle predette misure a partire dal 1° gennaio 2024. L’Inps ha regolato la misura con Circolare n. 111/2023.

Nel caso di assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale) l’incentivo si dimezza del 50%: spetta, sempre per la durata massima di 12 mesi dall’assunzione, entro un massimo di 4.000€ su base annua (333,33€ al mese o 10,75€ al giorno). Al datore di lavoro spettano, tuttavia, altri 12 mesi di incentivazione a misura piena dalla data di trasformazione di un contratto a termine in corso di svolgimento in un contratto a tempo indeterminato.

Per accedere all’incentivo i datori di lavoro dovranno compilare l’apposito modulo on-line denominato “Esonero SFL-ADI” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” nel portale istituzionale dell’Inps. Il datore in tale occasione dovrà rendere alcune informazioni tra cui le generalità del lavoratore assunto; la prestazione di cui sia percettore al momento dell’assunzione (Sfl o Adi); il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato.

Ai fini della quantificazione dell’incentivo occorre dichiarare l’importo della retribuzione lorda mensile, l’eventuale percentuale di part-time, la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio e l’eventuale attività di mediazione svolta da un’agenzia per il lavoro o da un ente.

L’Inps verificata l’esistenza del rapporto di lavoro, l’effettiva erogazione del Sfl/Adi, la capienza delle risorse stanziate ed il rispetto della regola del de minimis comunitaria autorizzerà il datore di lavoro alla fruizione dell’esonero indicando la misura massima dell’agevolazione spettante in calce allo stesso modulo online.

Attenzione. Nel caso di aumento della percentuale di part-time o della trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno il beneficio non potrà essere aumentato rispetto all’importo già autorizzato dalla procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è invece onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Una volta autorizzato il datore di lavoro potrà fruire l’incentivo tramite conguaglio nelle denunce contributive a partire dalla competenza «dicembre 2024» esponendo gli appositi codici indicati dall’Inps nei flussi Uniemens. Gli arretrati, da gennaio a novembre 2024, si potranno recuperare esclusivamente sui flussi di competenza dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

In aggiunta all’incentivazione offerta al datore di lavoro il legislatore ha previsto anche:

  • A favore delle agenzie per il lavoro un contributo pari al 30%, per ogni soggetto assunto, dell’incentivo fruito dal datore di lavoro, cioè massimo 2.400€ (30% di 8.000€) o 1.200€ (30% di 4.000€) a seconda rispettivamente di un’assunzione a tempo indeterminato o a termine per l’attività di intermediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva;
  • A favore dei patronati, degli enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, enti del terzo settore e imprese sociali che svolgono attività finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro dei disabili un contributo pari rispettivamente al 60% dell’intero incentivo riconosciuto al datore di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato e dell’80% in caso di assunzione a termine o stagionale.

L’Inps spiega che, qualora il datore di lavoro abbia riconosciuto l’attività di mediazione nel modulo telematico di richiesta dell’esonero l’Istituto ne darà informazione ai predetti enti tramite posta elettronica certificata (PEC). A seguito del riconoscimento del contributo, l’agenzia/ente potrà accedere ad un cruscotto reso disponibile al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Cruscotto SFL-ADI” e inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.

Il pagamento del contributo, conclude l’Inps, sarà effettuato in modalità accentrata con le seguenti tempistiche:

  • a partire dal trentesimo giorno successivo all’inserimento e conferma dell’IBAN da parte del soggetto interessato nella piattaforma dedicata;
  • gli eventuali ulteriori importi spettanti vengono accreditati nei 30 giorni successivi alla data dell’ultimo pagamento.

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