Dal 1° giugno 2023 è l’Inps che accerta l’inabilità e l’inidoneità al lavoro dei dipendenti pubblici. L’Inps nel messaggio n. 3243/2023 illustra quanto contenuto nell’art. 45, comma 3-bis, del dl 73/2022, convertito dalla legge 122/2022. Le amministrazioni pubbliche, pertanto, dovranno presentare le relative domande all’Inps esclusivamente in modalità telematica.

Il legislatore ha operato una semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario preposti al riconoscimento delle prestazioni di invalidità previdenziale dei dipendenti pubblici. Si tratta delle pensioni di invalidità di cui al Dpr 1092/1973 riconoscibili in occasione della dispensa per inidoneità al servizio (ex art 71 del Dpr 3/1957) e della legge n. 274/1991 (inabilità all’impiego del personale civile statale, degli enti locali e della sanità); dell’articolo 2, co. 12 della legge n. 335/1995 (pensione di inabilità assoluta alle mansioni) e delle relative cause di servizio. Dal 1° giugno 2023 i relativi accertamenti sanitari sono di competenza dell’Inps subentrando alle Commissioni mediche operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia.

Per la presentazione delle domande relative ai predetti accertamenti sanitari l’Inps ha messo a disposizione alle Amministrazioni pubbliche/Enti Datori di lavoro un apposito servizio online. Di conseguenza, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali non possono più effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle domande presentate dal 1° giugno 2023, che sono di competenza dell’INPS; le medesime Commissioni provvederanno a definire le visite mediche delle eventuali domande ancora pendenti alla data del 31 maggio 2023.

L’Istituto spiega, infine, che le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, se dovessero ricevere domande dal 1° giugno 2023, avranno cura di informare le Amministrazioni/Enti datori di lavoro richiedenti in merito alla nuova modalità di trasmissione delle domande in via telematica all’INPS.

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