Il cittadino extracomunitario ha pieno diritto alle prestazioni anche se non è in possesso del permesso di soggiorno, perché in attesa di rinnovo. L’Inps, pertanto, è tenuto a erogare agli extracomunitari in possesso della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo tutte le prestazioni (Naspi, Dis-Coll, indennità di malattia, cassa integrazione, indennità di maternità, etc), con riserva di ripetizione in caso di successivo diniego del permesso di soggiorno. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1589/2024 rispondendo ad alcuni chiarimenti pervenuti dalle sedi territoriali.

All’Istituto, in particolare, era stato chiesto se è possibile riconoscere le prestazioni a sostegno del reddito, di varia natura, al cittadino straniero, non comunitario, che ha fatto richiesta nei termini e nelle forme rituali del rinnovo del permesso di soggiorno.

La normativa di riferimento è il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, che all’articolo 5, comma 9-bis, sancisce il diritto del lavoratore straniero di soggiornare e lavorare in attesa del rinnovo del permesso di soggiornoanche oltre il termine previsto di 60 giorni. Questo, fino alla comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che notificherà al datore di lavoro eventuali motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso.

La direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006 specifica che questo diritto implica la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero di rimanere nel territorio nazionale fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, con pieno godimento dei diritti connessi.

Inoltre, la direttiva stabilisce che il mancato rispetto dei tempi per il rinnovo del permesso non incide sulla legittimità del soggiorno né sul godimento dei diritti ad esso collegati, a condizione che sia stata rilasciata la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo.

Ne consegue che, durante l’attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, i cittadini extracomunitari possono continuare a godere dei diritti legati al soggiorno stesso e alle prestazioni economiche come naspi, cassa integrazione, maternità eccetera. Le sedi dell’INPS, infatti, sono tenute a erogare le prestazioni previste, con la possibilità di richiederne il rimborso nel caso di diniego del rinnovo del permesso.

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