Sarà piu’ facile per l’utenza aggiornare le domande di permessi e congedo straordinario per disabili. L’Inps, ha attivato il nuovo servizio “variazione dati domanda” che concede agli interessati la possibilità di variare i dati indicati in una precedente istanza presentata in via telematica tra cui, l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Lo spiega l’ente di previdenza nei messaggi n. 3139/2023 (congedo straordinario per assistenza di familiari disabili gravi) e n. 3141/2023 (permessi ex legge 104/1992).

Il nuovo servizio è presente sul sito Inps, accessibile nelle sezioni dedicate ai permessi o al congedo, alla nuova voce di menu “comunicazione di variazione”. Occorre autenticarsi tramite Spid, almeno di livello 2, Cns o Cie.

Il nuovo servizio consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già presentata all’Inps. Ad esempio, i dati che si possono variare sono: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Attraverso il nuovo servizio è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che s’intende variare, presentando contestualmente una nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari disabili gravi. È possibile chiedere fino a massimo due anni di congedo nell’arco della vita lavorativa (il limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave). Il nuovo servizio consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all’Inps. Ad esempio, possono essere variati i seguenti dati: indirizzo domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Attraverso il nuovo servizio è possibile anche rinunciare a una domanda, presentandone contestualmente una nuova con le variazioni ritenute necessarie.

La richiesta di “variazione dati domanda” può essere effettuata soltanto per domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che s’intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati. Se il periodo richiesto nella domanda da variare è già interamente trascorso o non è ancora iniziato, non è possibile comunicare la variazione.

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