Indennizzi anche per gli stagionali impiegati in settori diversi da quello del turismo o degli stabilimenti termali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Per questi soggetti l’indennizzo spetterà per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in misura pari a 600 euro. Lo stabilisce l’Inps nella Circolare numero 67/2020.

Potranno conseguire il bonus quattro nuove categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020  e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio  con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennizzo è pari a 600 euro al mese potrà essere concesso a condizione che i richiedenti non risultino titolari di pensione diretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) nè di Ape Sociale o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente.

La mensilità di marzo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza (ad aprile e maggio, invece, lo diventa nella misura in cui l’RdC risulti inferiore a 600€ ed in tal caso spetta una integrazione del RdC sino a concorrenza dei 600€); b) la mensilità di marzo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 18/2020 (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) eventualmente spettanti (ad aprile e maggio, invece, lo diventa in quanto non è replicata la disposizione contenuta nel DI del 30 Aprile 2020); c) tutte le mensilità sono cumulabili con NaspiDis-coll o altri ammortizzatori sociali riconosciuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (es. disoccupazione agricola) nonché con le prestazioni di invalidità civile e borse lavoro, stage e tirocini; d) tutte le mensilità sono incumulabili tra loro e con altri indennizzi covid-19 riconosciuti ad altro titolo (es. lavoro domestico, lavoratori autonomi eccetera).

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