Solo il datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore, può presentare domanda di ricostituzione degli assegni di esodo (isopensione e indennità mensile nel contratto di espansione) per la sopravvenienza di ulteriori contributi e/o redditi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La ricostituzione, in particolare, non può avvenire d’ufficio né su istanza del lavoratore interessato. A differenza di una normale prestazione pensionistica, infatti, l’assegno di esodo è finanziato dal datore di lavoro esodante e, pertanto, è necessario il suo consenso al farsi carico degli oneri aggiuntivi per il pagamento della prestazione. Lo fa sapere l’Inps nel messaggio n. 3078/2024 con il quale rettifica alcune indicazioni fornite con messaggio n. 2099/2022.

I chiarimenti riguardano l’isopensione e l’indennità mensile nell’ambito del contratto di espansione, prestazioni di accompagnamento alla pensione (di vecchiaia o anticipata) a favore dei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro un determinato lasso di tempo dalla risoluzione del rapporto di lavoro (in genere cinque anni).In sostanza, si tratta, di strumenti finalizzati all’esodo anticipato della forza lavoro più anziana i cui oneri vengono interamente sopportati dal datore di lavoro (anche se è l’Inps a pagare materialmente le prestazioni). Che, peraltro, è tenuto anche a fornire una fideiussione bancaria a garanzia dell’impegno economico.

Il valore della prestazione di accompagnamento alla pensione è pari all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti. L’Inps calcola la misura della prestazione in base ai periodi e alle retribuzioni risultanti nell’estratto conto contributivo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Può accadere, tuttavia, che il datore di lavoro eroghi degli ulteriori compensi (es. premi di risultato), riferiti al periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro, successivamente alla cessazione dello stesso. In tal caso l’Inps spiega che il lavoratore può chiedere la ricostituzione dell’assegno di esodo (cioè la revisione al rialzo) in quanto vale il principio generale secondo cui «qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni».

Idem se nell’estratto conto risulti della contribuzione accreditata d’ufficio (es. periodi di integrazione salariale) o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro (es. servizio militare) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

L’Istituto precisa che la domanda di ricostituzione dell’assegno di esodo volta ad includere ulteriori periodi e/o retribuzioni non valutati al momento della liquidazione è sempre possibile ma deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in accordo con il lavoratore stesso. I nuovi elementi, infatti, possono determinare un aumento della misura della prestazione di esodo e/o un anticipo della cessazione della prestazione; pertanto è necessario l’assenso del datore di lavoro il quale, come noto, è tenuto a farsi carico degli oneri di esodo.

Tra l’altro, se la nuova contribuzione determinasse una scadenza anticipata dell’assegno di esodo l’Inps provvederà ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.

Il datore di lavoro dovrà presentare apposita richiesta tramite PEC alla struttura Inps territorialmente competente allegando una dichiarazione (come da fac-simile allegato n.1 al messaggio) timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. Alla domanda deve essere allegato il consenso del lavoratore interessato tramite il fac-simile di cui all’allegato n. 2 al messaggio. In assenza l’Inps non potrà dare seguito alla richiesta.

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