Solo il datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore, può presentare domanda di ricostituzione degli assegni di esodo (isopensione e indennità mensile nel contratto di espansione) per la sopravvenienza di ulteriori contributi e/o redditi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La ricostituzione, in particolare, non può avvenire d’ufficio