Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri in via definitiva uno schema di decreto legislativo, attuativo della legge delega n. 227/2021, che introduce norme per la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 30 giugno 2024, tende a semplificare e rendere più efficiente l’accesso alle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali per coloro che ne hanno bisogno e tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché delle valutazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali.

Viene introdotta, poi, una nuova definizione di condizione di disabilità, che sostituisce il termine “handicap” e include tutti gli accertamenti d’invalidità civile, come ad esempio cecità e sordità, per tutte le persone, compresi i minori con esclusione di quelle non autosufficienti con più di 70 anni di età. Inoltre, il riconoscimento della condizione di disabilità sarà gestito in modo unificato dall’INPS, semplificando ulteriormente le procedure per i cittadini.

Ma cosa si intende per “accomodamento ragionevole”? Si tratta di misure e adattamenti necessari, appropriati e adeguati per garantire l’uguaglianza di accesso alle persone con disabilità. Queste misure devono essere attivate in via sussidiaria e non devono limitare il diritto al pieno accesso ai servizi previsti dalla legge. In caso di rifiuto da parte di chi è obbligato a fornire tali misure (che può essere una p.a., un concessionario di pubblici servizi o un soggetto privato), è possibile fare appello all’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per verificare se vi sia discriminazione.