Naspi, cassa integrazione e malattia anche a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende speciali, non trasformate in società di capitali, cioè le aziende strumentali degli enti pubblici territoriali previste dall’articolo 114 del TUEL. Lo dichiara l’Inps nella Circolare n. 53/2024 in cui spiega di aver effettuato una ricognizione degli obblighi contributivi dovuti da questi datori di lavoro. Che, pertanto, sono tenuti al versamento di tutte le cd. «contribuzioni minori» previste per la generalità dei datori di lavoro del settore privato.

I chiarimenti in particolare, riguardano l’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che definisce l’azienda speciale quale ente strumentale dell’ente pubblico territoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (approvato dal consiglio dell’ente territoriale), ed è istituita per la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto, nell’ambito delle competenze dell’ente territoriale stesso, la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Nella fattispecie gli organismi aziendali, infatti, integrano un soggetto giuridico autonomo rispetto all’ente o agli enti da cui promanano, riconducibile all’ente pubblico economico e, quindi, non rientrante nel novero delle pubbliche Amministrazioni Pertanto, l’azienda speciale rappresenta una struttura giuridica, con ordinamento pubblicistico, volta alla realizzazione della gestione di servizi aventi rilevanza imprenditoriale.

Adesso l’Inps spiega che dall’equiparazione ne consegue anche l’obbligo di finanziamento delle contribuzioni non pensionistiche (cd. «contribuzioni minori») nei confronti dei lavoratori dipendenti con estensione loro delle relative tutele. Si tratta, in particolare, dell’assicurazione contro la malattia (2,22% settore industria solo operai; 2,44% settore terziario); maternità (0,46% settore industria; 0,24% settore terziario); Fondo di Garanzia (0,20%, 0,4% per i dirigenti industria); Fondo Tesoreria (ove sussista il requisito dimensionale); e NASPI (1,31% + 0,3% di addizionale).

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, sono dovute le contribuzioni per le integrazioni salariali ai sensi della riforma contenuta nella legge di bilancio 2022. In particolare scatta l’obbligo di finanziamento al FIS con un contributo pari allo 0,5% (per le aziende fino a cinque dipendenti) delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti compresi gli apprendisti di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio. Per i datori che occupano mediamente più di cinque dipendenti l’aliquota è dello 0,8%.

Inoltre i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti anche al finanziamento della CIGS, pari allo 0,90 per cento dell’imponibile contributivo.