Dal 1° gennaio 2024 stop alla cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo e co.co.co per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 1259/2024 in cui illustra che il differimento al 31 dicembre 2024 del conferimento dei relativi incarichi di lavoro autonomo previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 non deroga, a differenza del passato, alla regola dell’incumulabilità della pensione «quota 100», «quota 102» e «quota 103» con i relativi redditi percepiti.

Per fare fronte all’emergenza da COVID-19, a decorrere dal 30 aprile 2020, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

L’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto Milleproroghe 2024), entrato in vigore il 31 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 ha previsto un ulteriore differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 senza, tuttavia, rinnovare anche la deroga al regime di incumulabilità dei redditi con la «pensione anticipata flessibile».

Pertanto, spiega l’Inps, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i seguenti trattamenti pensionistici:

  • pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);
  • pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;
  • pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

In sostanza i redditi percepiti nel 2024 determineranno la sospensione della pensione per l’annualità 2024 salvo la loro erogazione non avvenga dopo il compimento dell’età pensionabile, cioè 67 anni.