La concessione di servizi di mobilità sostenibile tramite un’app a favore della generalità dei lavoratori dipendenti i cui costi vengono addebitati al datore di lavoro rientra tra le misure di welfare aziendale. E, pertanto, in quanto tale non costituisce reddito di lavoro dipendente. Lo comunica l’Agenzia delle entrate nell’interpello n. 74/2024, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti circa l’utilizzo di car sharing con uso di soli veicoli elettrici, di ricarica elettrica per auto e moto, di bike e di scooter sharing, di monopattino elettrico e di biglietti di mezzi di trasporto pubblico locale, fruibili tramite app con addebito all’azienda. In quanto onere di utilità sociale, il costo è di conseguenza deducibile dal reddito dell’impresa (datore di lavoro) per importi fino al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente.
L’interpello è stato proposto da un datore di lavoro che, nell’ambito del welfare aziendale, intende realizzare un’app, destinata ai propri dipendenti, per l’accesso a servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa (car sharing con veicoli elettrici, etc.). I servizi consentirebbero una ottimizzazione e riduzione dei costi sociali, in termini di sostenibilità ambientale e sicurezza stradale nei casi in cui il luogo di lavoro è in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo da parte di altre persone.
Al servizio non avrebbero accesso i dipendenti con auto assegnata a titolo di fringe benefit; ci sarebbe un limite ed un plafond di spesa così da assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell’orario di lavoro di ciascun dipendente; non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
L’Istante ha chiesto all’AdE se l’utilizzazione dei predetti servizi, compresa l’app, da parte della generalità o di categorie dei dipendenti possa rientrare tra le iniziative di welfare escluse da imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f, del Tuir.
L’Ade risponde positivamente. I servizi, compresa l’app, rispondono alle finalità di “utilità sociale, individuate al comma 1, dell’art. 100 del Tuir e, pertanto, possono rientrare tra i beni deducibili dal reddito di lavoro dipendente ai sensi del richiamato art. 51, comma 2, lett. f, del Tuir.