Pensioni più alte dal prossimo mese di marzo. L’Inps, infatti, si adeguerà come sostituto d’imposta alla riduzione delle aliquote Irpef prevista dal dlgs. n. 216/2023 e nello stesso mese conguaglierà le differenze maturate nelle mensilità gennaio e febbraio 2024. Lo fa sapere l’Inps  nel messaggio n. 755/2024.

Come si evince  dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha rivisto le aliquote Irpef per il solo periodo di imposta 2024. La Riforma, in particolare, ha ridotto a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche. I nuovi scaglioni sono i seguenti:

  • 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

E’ stata, inoltre, innalzata (sempre per il solo 2024) da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Non ci sono novità per quanto riguarda le detrazioni sui redditi da pensione.

Ebbene l’Inps spiega che in qualità di sostituto d’imposta provvederà ad applicare la nuova tassazione a partire dalla mensilità di marzo 2024 sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione e a riconoscere le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024. Per dare evidenza dell’applicazione del nuovo sistema di scaglioni e delle aliquote IRPEF per l’anno 2024, l’Inps evidenzierà sul prossimo cedolino di marzo 2024, la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del d.lgs. 216/2023”.

La Riforma, inoltre, prevede che il cd. «trattamento integrativo» (cioè la somma di 1.200€ annui per i contribuenti con redditi annui non superiori a 15.000€) spetti a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. 

Conseguentemente, conclude l’Inps, con tale disposizione è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari) la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.