Sono previsti trenta giorni di tempo per chiedere il riesame della domanda di assegno di inclusione rifiutata. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 684/2024 in cui afferma che dal 27 febbraio 2024 saranno rese disponibili le causali di reiezione ed il richiedente potrà produrre un’istanza di riesame oppure adire le vie legali presentando ricorso giudiziario. Se, invece, la domanda è posta in sospensione l’Inps avrà 60 giorni per effettuare un supplemento di indagine al termine del quale la domanda sarà accolta per il criterio del silenzio-assenso.

Presentata, la domanda di Adi la stessa è sottoposta a controlli preventivi relativi ai requisiti che, se superati, conducono all’erogazione dell’assegno. All’esito dell’istruttoria, l’istanza può trovarsi in stato di accolta, di evidenza, di sospensione, di rigetto. Lo stato della domanda può essere consultato nella procedura online dedicata all’Adi, alla quale si accede dal portale Inps.

  • presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
  • presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza;
  • rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

In caso di inazione del richiedente, decorsi 60 giorni, la domanda di Adi viene respinta. 

La domanda viene sospesa in caso di discordanza del nucleo familiare tra quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe nazionale popolazione residente (ANPR). In questa ipotesi l’Istituto si riserva ulteriori controlli al termine dei quali la domanda potrà essere accolta o respinta. Per farlo l’Istituto ha 60 giorni decorsi i quali, in assenza di decisione da parte dell’operatore di sede, la domanda sarà accolta per il criterio del silenzio-assenso.