Domande entro il 31 marzo 2024 per il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi. I chiarimenti dell’Inps nel messaggio n. 614/2024 in cui spiega che grazie all’istituzione di un fondo da 10 milioni di euro potrà erogare un contributo fino ad 800€ al mese per un massimo di 12 mensilità a favore dei genitori in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento (in tutto o in parte).

Si tratta di un contributo per alleviare gli effetti economici della pandemia da COVID-19 previsto dall’articolo 12-bis del dl n. 41/2021 convertito con legge n. 69/2021. La disposizione da ultimo richiamata ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell‘assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Il bonus spetta laddove l’altro genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

Al momento della domanda, tra l’altro, il richiedente dovrà indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro. Occorre, inoltre, allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento ed in caso di figlio maggiorenne disabile, anche, l’attestazione della disabilità qualora sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’Inps spiega, infine, di essere responsabile della sola erogazione degli importi non effettuando alcun controllo in merito al possesso dei requisiti che, invece, è di competenza del Dipartimento delle politiche della famiglia del Ministero del Lavoro. Eventuali reclami e istanze di riesame in ordine alla concessione del bonus, pertanto, sono di competenza esclusiva del Dipartimento e dovranno essere presentate esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento medesimo.