Niente ulteriori conguagli sulle pensioni il prossimo anno. Rispetto alla rivalutazione provvisoria del 5,4% (decreto del ministero del lavoro del 20 novembre 2023) scattata dal 1° gennaio 2024 l’Istat, infatti, ha certificato che l’inflazione nell’anno 2023 si è attestata definitivamente allo stesso tasso. Pertanto, a differenza del passato, non ci saranno ulteriori conguagli per l’anno corrente. E’ quanto dichiarato dalla Circolare Inps n. 21/2024 che, come ogni anno, fissa i minimali e massimali utili per il calcolo delle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assistenziali.
La fissazione del tasso di rivalutazione definitivo consente all’Istituto di chiarire che quest’anno il trattamento minimo di pensione nel FPLD è pari a 598,61€ (614,78€ considerando l’aumento temporaneo e straordinario del 2,7%). Ne consegue che, il minimale giornaliero da assoggettare a contributi sale a 56,87€, pari al 9,5% di 598,61€. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.478,62 euro. Sale a 31,60€ il minimo giornaliero delle retribuzioni convenzionali e a 8,53€ il minimale orario per i lavoratori dipendenti in regime di part time (40 ore settimanali).
Aumenta anche lo stipendio minimo necessario per l’accredito di una annualità ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti del settore privato. Siccome il limite per l’accredito completo dei contributi obbligatori e figurativi settimanali è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione nel 2024 occorre uno stipendio di 12.451€ per avere 52 settimane accreditate nel FPLD ai fini pensionistici (cioè 239,44€ per ogni settimana). Questo limite, di regola, coinvolge i lavoratori in regime di part-time che hanno basse retribuzioni annue.
E’ aggiornato anche il massimale annuo per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2024 non si pagano contributi sulle somme che eccedono i 119.650,00 euro annui. Il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore ai sensi dell’art. 3-ter legge n. 438/1992 si applica, invece, sulla retribuzione eccedente i 55.008€ che diventa la prima fascia di retribuzione pensionabile. Sono aggiornati, inoltre, anche i valori di retribuzione oltre i quali i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti sono tenuti a versare il contributo di solidarieta’.
E’ aggiornato, anche il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario per assistere un familiare con handicap e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione pubblica. L’Inps comunica che il valore quest’anno non può eccedere i 56.586,00 euro.