Ok dell’Inps al lavoro occasionale in agricoltura, abbreviato in LOAgri.Il nuovo tipo di contratto, destinato esclusivamente a attività stagionali, si configura come un normale contratto a tempo determinato della durata massima di un anno, durante il quale è possibile svolgere al massimo 45 giorni di lavoro.
La normativa si applica secondo le disposizioni tipiche dei contratti a termine, ma senza fornire particolari agevolazioni contributive. Lo rende noto l’Inps nella circolare n. 102/2023, che, a distanza di circa un anno dalla promulgazione della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), ne rende effettiva l’applicazione.
Con il LoAgri i datori di lavoro del settore agricolo possono assumere:
- Disoccupati;
- Percettori di Naspi, Dis-Coll, Rdc, Assegno inclusione (dal 2024);
- Ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, ASI, ISCRO);
- Pensionati titolari di pensione diretta (sono esclusi i titolari di ape sociale, trattamenti ai superstiti e trattamenti di invalidità previdenziale);
- Giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico o universitario;
- Detenuti e internati.
La novità fa seguito al divieto, introdotto dal 1° gennaio 2023, di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore agricoltura. In risposta, è stato introdotto il LOAgri con l’obiettivo di semplificare l’utilizzo di prestazioni di lavoro a termine e, al contempo, garantire le tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato ai prestatori di lavoro.
La legge n. 197/2022 stabilisce che il LOAgri è valido solo per il biennio 2023-2024. Si definisce come un tipo di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, caratterizzato da attività stagionali della durata massima di 45 giornate annue per ogni singolo lavoratore. Le principali caratteristiche del LOAgri includono la subordinazione, la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione dell’utilizzo sia dal lato del datore di lavoro che dal lato del prestatore, specificamente nell’ambito dell’attività agricola stagionale.
Il contratto LOAgri può avere una durata massima di 12 mesi, con un limite di 45 giornate di lavoro. Oltre tale limite, il rapporto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Al fine di garantire il rispetto di queste disposizioni, è prevista una sanzione per il datore di lavoro, che può variare da 500 a 2.500 euro per ogni giorno in cui si verifichi una violazione sostanziale o l’uso di soggetti non idonei a prestare servizio secondo le regole del LOAgri.
Per assumere un lavoratore mediante il contratto LOAgri, il datore di lavoro deve compiere due adempimenti fondamentali prima dell’inizio delle prestazioni:
- Verificare la sussistenza dei requisiti necessari attraverso un’autocertificazione resa dal lavoratore riguardo alla sua condizione soggettiva.
- Inoltrare al competente centro per l’impiego la Comunicazione Obbligatoria (CO), nella quale i 45 giorni sono calcolati tenendo conto solo delle presunte giornate di effettivo lavoro, escludendo la durata totale del contratto.
L’Inps spiega, infine, che i compensi erogati sono cumulabili, in deroga alla disciplina generale, sia con la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi); sia con la pensione anticipata flessibile (cd. «Quota 100», «Quota 102», «Quota 103»). La deroga, tuttavia, opera a condizione che non siano superate le 45 giornate di lavoro annue (vale la regola dell’anno civile, si guarda al periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) a decorrere dal 1° gennaio 2023. Altrimenti, siccome il rapporto di lavoro si trasformerebbe in rapporto a tempo indeterminato, scatta la piena incumulabilità della pensione con «effetto dal primo giorno di prestazione lavorativa».