Modello «NaspiCom» da rinnovare se il percettore di Naspi ha comunicato nel 2023 un reddito da lavoro diverso da zero. La comunicazione andrà fatta entro il 31 gennaio 2024 altrimenti l’Inps sospenderà l’erogazione della disoccupazione. E ciò anche se il reddito presunto, relativo al 2024, è pari a zero. Lo comunica l’INPS nel messaggio n. 4361/2023 pubblicato ieri.
L’articolo 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che il percettore della indennità NASpI che intraprende un’attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito annuo inferiore al limite di imposizione fiscale (8.145€ per i rapporti di lavoro dipendente e assimilati; 4.800€ per i rapporti di lavoro autonomo) è tenuto ad effettuare all’INPS, entro un mese dall’avvio dell’attività medesima, la comunicazione del reddito annuo presunto; detta comunicazione è finalizzata alla riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro.
Ebbene l’Istituto spiega che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2023 è stata effettuata una dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 il reddito presunto riferito al 2024 ancorché esso sia pari a zero. In assenza della comunicazione la prestazione sarà sospesa a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.