Il bonus una tantum da 550€ sarà riconosciuto a tutti i rapporti a tempo parziale ciclico a prescindere dalla qualificazione, orizzontale, verticale o misto: è sufficiente che nel 2021 e/o nel 2022 sussista un rapporto di lavoro (per l’appunto part-time) presso un’azienda privata che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3977/2023 in cui spiega che sono da oggi riaperti i termini per fare domanda, c’è tempo sino al 15 dicembre 2023.
I chiarimenti riguardano l’indennità «una tantum» (istituita dall’articolo 2-bis del dl n. 50/2022, cd. «decreto Aiuti») per il 2022 nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021 caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. La misura dell’indennità è pari a 550€ e per la presentazione delle domande c’era tempo sino al 30 novembre 2022. L’Istituto ha fornito istruzioni in merito nella Circolare n. 115/2022.
L’articolo 18 del dl n. 145/2023 ha previsto due novità:
In primo luogo ha rimosso, con norma di interpretazione autentica (quindi con efficacia retroattiva), il riferimento alla natura «verticale» del part-time. Di conseguenza, spiega l’Inps, il beneficio per l’annualità 2022 spetta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Chi rientra nell’estensione, pertanto, dovrà presentare domanda telematica all’Inps per ricevere il bonus relativo all’annualità 2022.
La seconda novità è il «rinnovo» del bonus. Il comma 2 del predetto articolo 18 del dl n. 145/2023 rinnova il beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro part-time ciclico (anche qui a prescindere dalla natura orizzontale, verticale o mista) nel 2022 caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Il beneficio spetta anche a coloro che ne hanno fruito nel 2022.
In tutti i casi resta confermato che non spetta se l’interessato, al momento della domanda, è titolare di Naspi, di un trattamento pensionistico «diretto» o di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello part-time ciclico.
L’Istituto spiega che da oggi e sino al 15 dicembre 2023 sono, pertanto, riaperti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati sia per l’annualità 2022 che 2023. Con una particolarità.
Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, l’Inps ha prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.
L’Istituto ricorda, infine, che le domande per l’indennità riferite all’anno 2023 verranno rese disponibili con i dati precompilati nel caso in cui si rilevi la presenza di una domanda per la stessa indennità riferita all’anno 2022.