Conguagli in arrivo per i datori di lavoro se il valore dei fringe benefit erogati nel 2023 supera la soglia di 3.000€ in presenza di lavoratori dipendenti con figli o di 258,23€ negli altri casi. Lo fa sapere l’Inps nel messaggio n. 3884/2023 in cui riepiloga la disciplina applicabile contenuta nell’articolo 40 del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. «decreto lavoro»).
Lavoratori con figli a carico
Con la disposizione da ultimo richiamata, infatti, il legislatore ha introdotto un’agevolazione, valida per il solo 2023, ai lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) con figli a carico fiscale (cioè con un reddito non superiore a 2.840,51€ al lordo degli oneri deducibili oppure a 4.000€ se d’età fino a 24 anni), anche se nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti e anche per i figli adottivi o affidati. L’incentivo consiste nell’innalzamento a 3.000 euro del tetto d’esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit, nonché sulle somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche (gas, luce e acqua).
L’incentivo, come spiegato dall’AdE, si applica in misura intera a ogni genitore (quindi può raggiungere la cifra di 6.000€), purché titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche se si tratta di unico figlio, purché a carico fiscale di entrambi i genitori. Spetta pure nel caso in cui uno dei genitori non possa beneficiare della detrazione “figli a carico” perché sostituita dall’assegno unico e universale. Infine, spetta anche nel caso in cui i genitori si siano accordati al fine di attribuire la detrazione figli a carico a uno solo dei due, a quello con reddito più alto.
Senza figli a carico
Se non ci sono figli a carico rimane operativo l’ordinario regime di esenzione fiscale e contributiva fino a 258,23 euro, senza ovviamente la possibilità di includere eventuali rimborsi di bollette di utenze domestiche.
Ebbene l’Inps spiega che ove il valore dei fringe benefit abbia superato nel 2023 la soglia di 3.000€ o 258,23€ a seconda dei casi, il datore di lavoro dovrà, come di consueto, assoggettare a contribuzione previdenziale tutte le somme erogate (anche quelle inferiori). Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro nonché l’eventuale «bonus carburante» di 200€ concesso ai sensi del dl n. 5/2023. Tale esenzione, infatti, rileva solo ai fini fiscali e non anche a quelli contributivi.
Conguaglio a fine anno
Il versamento dei contributi, ove dovuto, andrà effettuato dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno attenendosi alle seguenti regole:
- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;
- provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.