Montante contributivo ridotto se il lavoratore accetta l’incentivo al posticipo del prepensionamento. Per tutta la durata dell’incentivo, infatti, il lavoratore vedrà accreditarsi sulla posizione assicurativa non più il 33% della retribuzione pensionabile ma, almeno di regola, il 23,81% in quanto la quota IVS a suo carico gli sarà erogata dal datore di lavoro in busta paga. Lo fa sapere l’Inps nella Circolare n. 82/2023 dettando le istruzioni al bonus a favore dei dipendenti, pubblici e privati, che avendo i requisiti, rinunciano alla «pensione anticipata flessibile» (quota 103). Non ci sono, invece, effetti sulle quote di pensione maturate con il sistema retributivo, cioè riferite alle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 se l’assicurato vanta almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995).

Il bonus opera dalla prima decorrenza utile della pensione «Quota 103», in caso di presentazione della domanda in data antecedente. Nel caso in cui, invece, al 31 dicembre 2022 risultino già maturati i requisiti per la pensione anticipata, il bonus non può avere decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 (dipendenti privati) o al 1° agosto 2023 (dipendenti pubblici). In relazione alle domande presentate entro il 31 luglio 2023 da parte di dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione «Quota 103» con decorrenza anteriore a tale data, è riconosciuta la facoltà di richiedere che il bonus esplichi effetti dalla prima decorrenza utile della pensione. Infine, nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione «Quota 103», l’incentivo decorrerà dal mese successivo a quello della domanda.

Quanto detto va coordinato con la riduzione del «cuneo fiscale» che, come noto, riconosce ai dipendenti con reddito annuo non superiore a 35.000€ una riduzione della trattenuta del 3-2% fino a giugno e del 7-6% da luglio a dicembre. In tal caso l’incentivo al posticipo del pensionamento varrà nei limiti del residuo della quota di contribuzione del lavoratore (ad esempio 2,19-3,19%) con effetti, pertanto, meno intensi sia in busta paga che sulla pensione.

Non si sono conseguenze pregiudizievoli sulle quote retributive della pensione, cioè con riferimento alle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 se l’assicurato possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995). La determinazione della retribuzione pensionabile, in altri termini, non subisce diminuzioni rispetto alle normali regole di calcolo.

L’incentivo al posticipo del pensionamento termina al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

  • Raggiungimento dell’età pensionabile (cioè di regola 67 anni) a prescindere dalla circostanza che il lavoratore effettui o meno domanda di pensione e cessi il rapporto lavorativo;
  • Il lavoratore consegua la titolarità di una pensione diretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità) a carico, anche solo pro quota, di una gestione Inps (non conta, invece l’erogazione di una pensione diretta interamente a carico delle casse professionali);
  • Il lavoratore eserciti il diritto alla revoca alla fruizione dell’incentivo.

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