Si riaprono i termini per la fruizione del bonus psicologo. A seguito della rielaborazione delle graduatorie regionali effettuata dall’Inps i nuovi beneficiari avranno tempo sino al 24 marzo 2024 (cioè 180 giorni decorrenti dal 26 settembre 2023) per fruire del contributo economico. Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 3356/2023.

Introdotto dal dl n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022, la misura è un sostegno alle spese di assistenza psicologica ai cittadini che, durante la pandemia e relativa crisi economica, hanno visto peggiorare depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. Il bonus viene erogato a domanda presentata da parte di cittadini in possesso di specifici requisiti e condizioni, tra cui la residenza in Italia e un Isee, in corso di validità, ordinario o corrente, fino a 50.000 euro. L’importo del bonus è parametrato sull’Isee: la misura massima è 600 euro se l’Isee non arriva a 15mila euro; se l’Isee è superiore e fino a 30mila euro, è di 400 euro; di 200 euro se l’Isee supera 30mila, ma non 50mila euro.

Dal 26 settembre decorre, per i beneficiari, il termine di 180 giorni a disposizione per la fruizione del bonus e per sostenere le sessioni di psicoterapia (quindi fino al 24 marzo 2024). Accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns al «punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche», i soggetti richiedenti possono prendere visione dell’esito della loro richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato con il relativo codice univoco.

L’Inps spiega, infine, che non è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; è, invece, possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.