Ok dell’Inail alla rivalutazione delle rendite e del danno biologico a decorrere dal 1° luglio. L’adeguamento, avverrà in misura pari all’8,1% e scatterà da novembre (da dicembre per il danno biologico). Lo rende noto Inail in due circolari, 40/2023 41/2023, in cui oltre a dettagliare i nuovi valori detta le istruzioni per l’adeguamento delle prestazioni.

La rivalutazione ha effetto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e fissa a 91,53 euro (84,67 fino al 30 giugno) la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua. Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minimo, dal 1° luglio diventano in misura annua 35.696,70 euro (33.021,30 fino al 30 giugno) e 19.221,30 euro (17.780,70 fino al 30 giugno). L’assegno funerario (una tantum), la prestazione erogata ai superstiti per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale, sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro.

La rivalutazione riguarda anche la prestazione erogata per ristorare le conseguenze subite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica, cioè il danno biologico, in seguito a infortuni o malattie professionali. Tecnicamente è chiamata «indennizzo» e può essere di due tipi: capitale (una tantum) o rendita (periodica), a seconda del grado di menomazione che ha subìto il lavoratore. In entrambi i casi, l’importo è fissato dalla specifica «Tabella indennizzo danno biologico», interessata dall’operazione di rivalutazione, che prevede la liquidazione:

  • – della somma in capitale in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
  • – della rendita in caso di infortuni o malattie professionali con invalidità di almeno il 16%.

Per l’anno 2023, l’Istat ha registrato una variazione tra il 2021 e 2022 dell’8,1% e il decreto 105/2023 del ministro del lavoro ha approvato la rivalutazione degli indennizzi a partire dal 1° luglio, predisposta dall’Inail con delibera 116/2023. L’Inail spiega che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2023 che saranno aggiornati (e gli aumenti corrisposti) con il rateo di rendita del prossimo mese di dicembre. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2023. Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio.