Al via il restyling dell’Alas, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato nel settore dello spettacolo. La nuova versione è stata approvata ieri dal Cdm in un apposito schema di decreto legislativo che attua la delega dello scorso anno (legge n. 106/2022). Dal 1° gennaio 2024 sarà fruibile dagli iscritti con un reddito non superiore a 25 mila euro nell’anno precedente quello di presentazione della domanda e sarà pagata in unica soluzione.
L’ammortizzatore sociale sarà disponibile a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo:
- lavoratori autonomi, compresi i co.co.co., e lavoratori subordinati a tempo determinato sia che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli sia altre attività purché sempre nel settore dello spettacolo;
- lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.
Gli interessati dovranno avere la residenza in Italia da almeno un anno, la cittadinanza italiana o europea e un reddito Irpef non superiore a 25 mila euro nell’anno precedente alla presentazione della domanda. In aggiunta, si dovranno aver maturato almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensioni dello spettacolo, avere un reddito da lavoro derivante «in via prevalente» dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione al fondo, non esser stati titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente e, in generale, di un trattamento pensionistico.
La prestazione spetterà per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite di 312 giornate l’anno.
La liquidazione avverrà in unica soluzione da parte dell’Inps nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative di cui sopra, relative sempre all’anno precedente alla domanda. In ogni caso, l’importo giornaliero non potrà superare il minimale contributivo stabilito annualmente dall’Inps. L’Istituto previdenziale controllerà il rispetto dei requisiti anche grazie alla cooperazione con l’Agenzia delle entrate. Il contributo concorrerà alla formazione dei redditi e sarà garantita la contribuzione figurativa.
L’indennità sarà unica e non cumulabile con maternità, malattia, infortunio o con «tutte le indennità di disoccupazione involontaria», compresa quindi la Naspi. Incompatibilità garantita anche nei casi di cassa integrazione e con l’assegno di invalidità. Esclusa anche la cumulabilità con il neonato assegno di inclusione che, come noto, dal 1° gennaio 2024 sostituirà il reddito di cittadinanza.
Il nuovo strumento soppianterà dal 1° gennaio 2024 l’«Alas», l’indennità di disoccupazione introdotta un paio di anni fa dal dl n. 73/2021 a favore delle medesime categorie di lavoratori dello spettacolo. A tal fine lo schema di decreto legislativo prevede che l’«Alas» non potrà essere più concessa con riferimento agli aventi di disoccupazione involontaria intervenuti dopo il 31 dicembre 2023. Siccome le domande per la nuova indennità di discontinuità potranno essere presentate anche con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti prima del 31 dicembre 2023 il decreto stabilisce che non sarà possibile cumulare i due ammortizzatori sociali.