Pagamento diretto dall’Inps per l’assegno di congedo matrimoniale in stato di disoccupazione. L’Inps nel messaggio n. 2951/2023  spiega che la domanda, in tal caso, va prodotta dall’interessato direttamente all’ente di previdenza entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

Ai lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato e delle cooperative, soggette al contributo CUAF l’ordinamento riconosce un periodo di otto giorni consecutivi di congedo dal lavoro assistito da un assegno di congedo pari a sette giorni di retribuzione calcolata sulla media degli ultimi due periodi di paga settimanali o dell’ultimo periodo di pagata ultramensile o mensile. Non può essere, in ogni caso, inferiore alla retribuzione minima contrattuale spettante per 48 ore di lavoro.

La prestazione viene erogata in occasione del matrimonio (sia civile, sia concordatario, non quello religioso) oppure di unione civile ad entrambi i coniugi e non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.

Di regola l’assegno è anticipato dal datore di lavoro che poi recupera gli importi con l’Inps. La richiesta, in tal caso, va presentata al datore di lavoro con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Il diritto sorge a condizione che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana.

Se il lavoratore è disoccupato l’Inps conferma che l’assegno è pagato dall’ente di previdenza purché nei 90 giorni precedenti il matrimonio o l’unione civile abbia effettuato almeno 15 giorni di lavoro con la qualifica di operaio alle dipendenze dei datori di lavoro con le citate caratteristiche. In tal caso la domanda va presentata all’ente di previdenza entro un anno dal matrimonio a pena di decadenza.