Marcia indietro dell’Inps sui redditi rilevanti ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile. Il reddito, infatti, va dichiarato al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri deducibili, non al netto come era stato indicato dall’Inps lo scorso anno (cfr. messaggio 1688/2022). Lo pubblica l’ istituto di previdenza nel messaggio n. 2705/2023 a parziale rettifica delle precedenti istruzioni.

I chiarimenti riguardano le prestazioni di invalidità civile collegate al reddito tra cui, ad esempio, la pensione di inabilità civile e l’assegno mensile di invalidità. Sono escluse l’indennità di accompagnamento (invalidi civili o ciechi assoluti), l’indennità speciale (ciechi parziali) e l’indennità di comunicazione (sordi). Nel messaggio n. 1688/2022 l’Inps spiegava che a tal fine vanno considerati tutti i redditi, di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef “al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali” tranne la prestazione richiesta, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione.

In particolare tra gli oneri deducibili da non computare nel reddito l’Inps aveva segnalato, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali personali; gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato; i contributi pagati al personale domestico; le donazioni a organizzazioni non governative.

Si ricorda che in sede di prima liquidazione dell’assegno sono considerati i redditi dell’anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto dei redditi da pensione conseguiti nell’anno mentre per tutti gli altri redditi fa fede l’importo dell’anno precedente, che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall’interessato con il modello Red.

A parziale rettifica di quanto appena esposto l’Ente precisa ora che il reddito rilevante nella verifica del diritto alle prestazioni d’invalidità civile va considerato “al lordo delle ritenute fiscali”. Ciò perché la normativa stabilisce che rilevano i redditi valutabili ai fini Irpef «al lordo delle ritenute fiscali». La novità è destinata ad incidere in modo rilevante sugli interessati potendo, a seconda dei casi, condurre ad una riduzione della misura della prestazione o alla sua revoca.

Si ricorda che nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato. Tale dichiarazione va resa come autocertificazione. A fronte di tale comunicazione, l’Inps ha l’onere di controllare l’importo erogato a titolo di prestazione e di verificare se ci sono state eccedenze in fase di erogazione.

La dichiarazione (modello Red in genere con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) è dovuta, in particolare, da tutti i cittadini non tenuti a presentare, per i redditi da segnalare, una dichiarazione al Fisco o se li dichiarano al Fisco non in misura integrale. In mancanza di segnalazione dei redditi (tramite Red o dichiarazione al Fisco) l’Inps invia, in genere, uno o più solleciti e un “preavviso di sospensione” della prestazione, a mezzo raccomandata a/r, in cui invita a fare il dovuto riscontro reddituale entro 60 giorni. Trascorsi i 60 giorni senza riscontro, l’Inps procede alla sospensione della prestazione per 120 giorni, al termine dei quali, persistendo il mancato riscontro, revoca definitivamente la prestazione e calcola il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato ai fini del recupero, anche coattivo.

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