Da gennaio a dicembre 2023, spetterà al massimo per sette mensilità, tranne se trattasi di nuclei con persone disabili, minorenni o con almeno 60 anni o se i beneficiari siano presi in carico dai servizi sociali entro il termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Dal 1° gennaio 2024 la prestazione però sarà interrotta per tutti. Inoltre, sarà obbligatorio partecipare a sei mesi di formazione ed accettare anche la prima offerta di lavoro congrua. Infine, si potrà lavorare da stagionali o a chiamata fino a 3.000 euro senza tagli all’assegno. Lo comunica l’Inps nella Circolare n. 61/2023 con la quale illustra le novità contenute nella legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

La prima riguarda la durata che dal 1° gennaio 2023 passa da 18 a 7 mesi salvo si tratti di nuclei al cui interno vi siano persone disabili e/o minorenni e/o di 60 anni almeno. Gli attuali beneficiari potranno continuare a fruirne fino a naturale scadenza, ma non oltre il 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale scatterà la completa abrogazione della disciplina (artt. 1-13 dl n. 4/2019).

Alle regole sopra esposte il dl n. 48/2023 (cd. «decreto lavoro») ha introdotto un ulteriore temperamento: se viene comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali dei percettori entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, il RdC dura fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, decorso il termine di sette mesi di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione all’Istituto da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma GePI del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine sopra indicato e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

Una terza novità è ancora in stand-by. La legge di bilancio 2023 ha previsto, infatti, che la quota del RdC che serve ad integrare il reddito delle famiglie in presenza di un contratto di locazione per la prima casa (entro un massimo di 1.800€ annui) debba essere erogata direttamente al locatore e non più (come accaduto sinora) al nucleo beneficiario del RdC. Tuttavia, spiega l’Inps, per la concreta attuazione serve un decreto del ministero del lavoro concertato con il Garante della Privacy. E, pertanto, sino alla sua adozione l’importo eventualmente spettante continuerà ad essere erogato al nucleo beneficiario del RdC.

Per i soggetti tra 18 e 29 anni non in regola con gli obblighi scolastici l’erogazione del beneficio, inoltre, è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello salvo gli stessi non siano già formalmente coinvolti ed impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o riqualificazione. In tal caso, spiega l’Inps, la quota di RdC di loro spettanza non sarà erogata finché l’obbligo non è rispettato.