Benestare dell’Inps alla presentazione delle domande per l’incentivo al posticipo del prepensionamento a favore dei dipendenti, pubblici e privati. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2426/2023 pubblicato ieri nelle more della pubblicazione della relativa circolare attuativa.

Le istanze, chiarisce l’ente di previdenza, possono essere presentate:

  • direttamente dal sito internet Istituzionale Inps, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
  • contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

All’interno dell’area sarà necessario selezionare il prodotto: “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento (legge di bilancio 2023)

L’incentivo, previsto dall’art. 1, co. 286-287 della legge n. 197/2022 e disciplinato dal decreto 21 marzo 2023 (GU n. 110/2023) interessa i lavoratori dipendenti, del settore pubblico o privato, che abbiano raggiunto, o che raggiungano entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per la cd. «Quota 103» (cioè 62 anni di età e 41 anni di contributi). Consiste nella facoltà di chiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a loro carico, cioè il 9,19% di regola, anziché destinarla al finanziamento della pensione. Al prezzo, tuttavia, di accettare una riduzione della pensione futura per via della minore contribuzione versata durante il periodo «incentivato» (qui i dettagli).

Il beneficio si applica a partire dalla prima decorrenza utile della pensione «Quota 103»; se la finestra si è già aperta al momento della domanda si applica, invece, dal primo giorno del mese successivo alla domanda. E dura sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (67 anni) salvo l’interessato non vada in pensione prima (es. con i requisiti di Quota 103, Opzione DonnaPensione anticipata). La facoltà, una volta esercitata, è comunque liberamente revocabile.