Quest’anno la  «quattordicesima» mensilità, erogata a luglio, spetta sulle pensioni sino a circa 1.130 euro lordi al mese. Lo riferisce l’Inps con il messaggio inps 2178/2023 con il quale, come di consueto, vengono comunicate le nuove fasce reddituali annuali.

Come noto dal 2017 il bonus riconosciuto con la mensilità di luglio ai pensionati Inps con almeno 64 anni spetta sino ai redditi pari a 2 volte il trattamento minimo Inps in importi differenti (da 336 a 655€) a seconda della contribuzione sulla base della quale è stata liquidata la pensione. Considerato che il trattamento minimo (provvisorio) per il 2023 è risultato pari a 563,74 euro al mese il beneficio è erogato ai pensionati che non abbiano superato un reddito personale (non conta quello del coniuge) di 14.657,24€ annui (si veda sotto la tabella con l’articolazione delle fasce vigenti nel 2023).

 

Il beneficio spetta solo su pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’Inps ancorché in regime di cumulo assicurativo con altri enti previdenziali. Sono esclusi, pertanto, gli invalidi civili, i titolari di assegni sociali, e i titolari di trattamenti non pensionistici di accompagnamento alla pensione come ape socialeape volontario, indennità per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, assegni straordinari di solidarietà, isopensione, indennità mensile nel contratto di espansione. Fuori pure i pensionati a carico delle casse professionali (es. cassa forense, inarcassa, eccetera).

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni Inps unitamente al rateo di pensione di luglio ovvero di dicembre per coloro che perfezionano il requisito anagrafico (cioè i 64 anni) successivamente al 31 luglio (1° luglio per le gestioni pubbliche) o per coloro divenuti titolari della pensione nel corso di quest’anno.

Nello specifico nel caso di prima concessione, vengono valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023; nel caso di concessione successiva alla prima si valutano i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nel 2023 e i redditi diversi da quelli oggetto di comunicazione al Casellario centrale, conseguiti nel 2022 (o degli anni precedenti sino al 2019 in caso di assenza di informazione).

Coloro che non ricevano la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono in ogni caso presentare domanda di ricostituzione on line attraverso il sito internet dell’Istituto se in possesso delle credenziali di accesso: SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero, tramite un patronato.