Da quest’anno un mese del congedo parentale sarà indennizzato all’80% della retribuzione, invece del tradizionale 30%. Sarà fruibile, in particolare, per il congedo fruito entro il sesto anno di vita del figlio e in alternativa tra i genitori: la mamma oppure il papà. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 45/2023 con la quale fornisce le prime istruzioni in merito alla novità contenuta nell’art. 1, c. 359, della legge di bilancio 197/2022.

I chiarimenti riguardano il congedo parentale, cioè il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro che spetta ai genitori una volta terminato il «congedo di maternità» o il «congedo di paternità» spettante per legge in occasione della nascita/adozione di un bimbo.

In seguito della riforma del dlgs n. 105/2022 alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano complessivamente 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del 12° anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. I primi nove mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione e vanno fruiti nel seguente modo: tre mesi alla madre, tre mesi al padre, altri tre mesi di comune accordo tra i due. I periodi ulteriori a nove mesi eventualmente richiesti dai genitori sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione Inps (cioè circa 1.370€ al mese). In caso contrario non sono indennizzati.

Un mese all’80%

La legge 197/2022 (legge Bilancio 2023) modifica la disciplina del trattamento economico del congedo parentale, prevedendo che dal 1° gennaio 2023 una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori.

La novità, spiega l’Inps, coinvolge solo i lavoratori dipendenti restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori parasubordinati e autonomi. Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Siccome l’intervento non incide sulla durata del congedo la situazione che i genitori sperimenteranno dal 1° gennaio 2023 sarà la seguente:

  • Un mese di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
  • Otto mesi restano indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale del genitore;
  • I restanti due mesi sono indennizzati solo in presenza delle condizioni reddituali del genitore (reddito individuale non superiore a 2,5 volte il TM).

Il mese indennizzato all’80%, spiega l’Inps, è uno solo (per la coppia) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) o da uno soltanto di essi.

La novità interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2023 e riguarda solo i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono esclusi, in particolare, i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2022. Per congedo di paternità l’Inps spiega che conta sia quello «obbligatorio» (10 giorni da fruire dai due mesi anteriori al parto ai cinque successivi) sia quello «alternativo» (che spetta in assenza della madre).

Se la madre è lavoratrice autonoma ed il padre è lavoratore dipendente il congedo all’80% sarà fruibile solo dal padre (a condizione che il congedo di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2022); in tal caso, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della madre.