Nel secondo semestre 2023 le buste paga saranno più alte mediamente di circa 50-100 euro al mese. Lo prevede l’art. 39 del dl legge 48/2023, pubblicato nella G.U. 103/2023 che introduce la maggiorazione del 4% per il secondo semestre 2023 dell’esonero contributivo già operativo a favore dei dipendenti, pubblici e privati, e pari al 3% se la paga mensile non supera 1.923 euro (25mila euro annui) e al 2% se eccedente ma fino a 2.692 euro (35mila euro annui). Da luglio a dicembre, pertanto, lo sconto salirà, rispettivamente, al 7% (mensile fino a 1.923 euro) e al 6% (mensile oltre 1.923 fino a 2.692 euro).

L’incentivo ha esordito l’anno scorso, a favore dei dipendenti di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, anche se non impresa (ad esempio studi professionali), con esclusione dei domestici. Consiste in una riduzione della quota di contribuzione che il datore di lavoro trattiene sulla busta paga dei lavoratori dipendenti. Nel 2022 è stato di due misure, 0,8% (primo semestre) e 2% (secondo semestre), con un unico limite della retribuzione lorda: 2.692 euro mensili, cioè 35.000 annui.  Dal 1° gennaio 2023 lo sconto è salito al 3% se la busta paga non supera i 1.923€ al mese (25.000€ annui) e del 2% se splafona il predetto limite ma non i 2.692€.

Lo sconto è applicato mensilmente, dal datore di lavoro, purché la «retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali», non superi i predetti limiti 1.923/2.692€ mensili. Pertanto, è possibile trovarsi lo sconto solo in alcuni mesi e anche se, nell’anno, viene superato il limite di 35mila euro. E’ possibile anche trovarsi uno sconto maggiore se la retribuzione in quel mese non ha superato i 1.923€.

Lo sconto si applica anche sulla tredicesima mensilità purché non superi i 1.923/2.692 euro. Se la percepisce assieme allo stipendio mensile lo sgravio sarà nella misura del 6% o del 7% a seconda se i ratei di mensilità aggiuntiva si collocano entro i 224€ (2.692/12) oppure 160€ (1.923/12). Lo sconto, invece, non opera su altre mensilità aggiuntive; pertanto, nel relativo mese di erogazione, lo sconto si applica se il totale (retribuzione più mensilità aggiuntiva) rispetta il limite per il diritto allo sconto (2.692 euro).

Con la nuova misura un dipendente con una busta paga di 1.200 euro al mese beneficerà di una riduzione netta del cuneo fiscale di 48 euro al mese mentre nel caso di retribuzione mensile di 2.500 euro, la sforbiciata al cuneo fiscale sarà pari a 100 euro; cifra, quest’ultima, che rappresenta l’importo massimo teoricamente ottenibile.

Non ci sono effetti negativi dal punto di vista previdenziale per i lavoratori. L’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, infatti, resterà sempre pari al 33% dello stipendio, non subirà riduzioni.