Fino al 16 giugno 2023 sarà possibile regolarizzare i versamenti contributivi a favore dei lavoratori operanti in paesi extra-comunitari. Lo comunica l’Inps nella Circolare n. 33/2023 in cui, come di consueto, fissa gli adempimenti per le aziende scaturenti dall’aggiornamento dei minimali di reddito per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (di cui al decreto interministeriale Lavoro-Economia datato 23 febbraio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo).

La legge n. 398/1987 stabilisce che la contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in Paesi extraUe non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, debba calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con decreto.

I valori, pertanto, non si applicano ai lavoratori impiegati negli Stati UE con inclusione anche del Liechtenstein, della Norvegia, dell’Islanda, della Svizzera. Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti. In proposito, l’Inps richiama le convenzioni stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Iugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Iugoslavia, Macedonia), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa, Turchia, Venezuela, Stato Città del Vaticano e Corea.

La determinazione della retribuzione convenzionale per tali soggetti è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente per ciascuna qualifica (operai, impiegati, dirigenti) e del settore in cui opera l’azienda. Per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Ebbene l’Inps spiega che i datori di lavoro che non siano riusciti a rispettare i nuovi minimali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 potranno regolarizzare il periodo entro il 16 giugno 2023 senza aggravio di oneri aggiuntivi nella denuncia mensile Uniemens.