Riesame d’ufficio delle domande per le indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti, presentate da dottorandi di ricerca, assegnisti e titolari di collaborazione coordinata e continuativa: potranno ottenere le indennità una tantum anche in assenza di una formale iscrizione alla gestione separata.

I dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum previste dal Decreto Aiuti (decreto-legge n.50/2022) e dal Decreto Aiuti-Ter (decreto-legge n. 144/2022) anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.

Lo conferma l’Inps nel messaggio n. 635/2023 in cui, confermando quanto anticipato nel messaggio n. 317/2023, spiega che, ai soli fini dell’erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione «si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all’attività svolta dagli utenti interessati». Ciò in quanto un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi. Con il conseguente rigetto di numerose domande pervenute all’Inps.